Determinazione per l'anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza socialeper la generalità dei lavoratori dipendenti
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat è stata pari all’1,1%,[1] si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2018. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 48,20 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2018, pari a € 507,42 mensili) se di importo inferiore.
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.[2]
Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970[3] e ai lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari).[4]
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 10, D. Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.[5]
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2018, è pari a € 48,20.
Si fa presente che si è concluso il periodo in relazione al quale il legislatore - dapprima con il D.L. n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014[6] per l’anno 2014 e successivamente con il D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014 per il triennio 2015-2017- aveva disposto l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi (facendone salva, tuttavia, la concorrenza alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare). Pertanto, a partire dall’1.1.2018 detti elementi retributivi concorrono alla determinazione dell’imponibile ai fini contributivi sulla base delle disposizioni di carattere generale in materia (cfr. art. 12 della legge n. 153/1969 e s.m.i. e art. 51 del D.P.R. n. 917/1986) tra le quali, si ricordano, quelle che prevedono l’assoggettabilità nella misura del 50% delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[7] è pari, per l’anno 2018, a € 26,78.
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984).
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, pari per l’anno 2018 a € 26,78, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari nn. 66/2007 e 179/2013, par. 5.1, lett. a)).
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2018, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 670,00 mensili (26,78 x 25 gg.).
3.3. Lavoratori a domicilio.
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2018, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € 26,78.[8] Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 48,20.[9]
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D. Lgs. n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell’abrogato art. 9 del D. Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.[10]
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 48,20 x 6 /40 = € 7,23
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 48,20 x 5 /36 = € 6,69
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%.
Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto, (a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.[11] Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2018 in € 46.630,00, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.885,83, da arrotondare a € 3.886,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.[12]
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo[13], in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, è pari, per l'anno 2018, a € 101.427,08, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 101.427,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti). L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito. Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito. Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter del D.L. n.384/1992, Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 507,42 per l'anno 2018, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 202,97.
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