Soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico
I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, come riscritto dall’articolo 1, comma 18, del D.Lgs. n. 116/2020, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del Decreto Legislativo n. 152/2006, (rispettivamente i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali; i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).
Contenuti
Tutti i sopra citati soggetti economici hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
Termini delle annotazioni
Le annotazioni riportate nel registro cronologico sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
Soggetti esonerati dall’obbligo della tenuta del registro cronologico di carico e scarico
Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
La visura camerale non prova l’effettivo numero dei dipendenti ai fini dell’esonero dall’obbligo della tenuta del registro cronologico di carico e scarico
La Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, 13 giugno 2023, n. 16777, in conformità alla sentenza impugnata n. 228/2020, resa dalla Corte di Appello di Salerno, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In merito all’inidoneità della visura camerale, pacificamente prodotta dal ricorrente nel giudizio di merito, dalla quale emergeva l’assenza di dipendenti dell’impresa artigiana, ai fini della prova del requisito previsto dall’articolo 11, d.lgs. n. 22/1997 (trasfuso nell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006) per l’esonero dell’imprenditore artigiano dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, può essere richiamato il principio affermato da questa Corte in tema di prova del requisito occupazionale ai fini dell’assenza dei presupposti per l’applicazione della tutela reale in materia di licenziamenti, secondo cui la prova va offerta mediante la produzione di scritture aziendali, e non con una semplice visura camerale storica, in sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dallo stesso datore (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22371 del 05/08/2021, Rv. 662113; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3026 del 11/02/2014, Rv. 630611)».
Nel caso di specie, il ricorrente, allegando un mero elemento formale quale la certificazione CCIAA, non ha adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, in grado di esonerare la parte dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Il ricorrente, piuttosto, avrebbe dovuto provare in concreto l’organizzazione della propria attività, le modalità di svolgimento della stessa nonché l’esistenza o meno di dipendenti a carico della ditta. L’insieme di questi elementi lo avrebbe portato ad essere esonerato dall’obbligo in questione in virtù del suddetto articolo 11, comma 3, d.lgs. n. 22/1997.
Le sanzioni per le violazioni relative alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico
Anche l’articolo 258 del D.Lgs. n. 152/2006, recante le sanzioni relative alla compilazione e alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti, è stato sostituito con un nuovo testo, per effetto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 116/2020.
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 10.000,00.
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10.000 a €. 30.000,00, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da €. 1.040,00 a €. 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi e da €. 2.070,00 a €. 12.400,00 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.
Infine, se le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00.
Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti non pericolosi
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Violazione:
Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro
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Rif. normativo
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Sanzione amministrativa
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P.M.R.
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Autorità
Competente
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D.Lgs. n. 152/2006
- art. 190, co. 1.
- art. 258, co. 2
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da €. 2.000
a €. 10.000
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€. 3.333,33
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PROVINCIA
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Impresa con meno
di 15 dipendenti
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D.Lgs. n. 152/2006
- art. 190, co. 1.
- art. 258, co. 3
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da €. 1.040
a €. 6.200
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€. 2.066,66
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PROVINCIA
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Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti pericolosi
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Violazione:
Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro
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Rif. normativo
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Sanzione amministrativa
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P.M.R.
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Autorità
Competente
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D.Lgs. n. 152/2006
- art. 190, co. 1
- art. 258, co. 2
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da €. 10.000,00
a €. 30.000,00
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€. 10.000,00
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PROVINCIA
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Impresa con meno
di 15 dipendenti
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D.Lgs. n. 152/2006 - art. 190, co. 1
- art. 258, co. 3
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da €. 2.070,00
a €. 12.400,00
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€. 4.133,33
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PROVINCIA
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Registro cronologico di carico e scarico – informazioni incomplete
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Violazione:
Informazioni formalmente incomplete o inesatte, ma rinvenibili dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei FIR e nelle altre scritture contabili tenute per legge
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Rif. normativo
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Sanzione amministrativa
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P.M.R.
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Autorità
Competente
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D.Lgs. n. 152/2006
- art. 190, co. 1
- art. 258, co. 5
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da €. 260,00
a €. 1.550,00
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€. 516,66
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PROVINCIA
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Mancata
conservazione
dei registri di cui
all’art. 190, comma 1
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D.Lgs. n. 52/2006,
- art. 190, co. 10
- art. 258, co. 5
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da €. 260,00
a €. 1.550,00
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€. 516,66
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PROVINCIA
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Articolo di Gaetano Alborino