Revisione del regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ANAC – Delibera 14 maggio 2025, n. 225
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiRelazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali.
Chiedo se l'organo di controllo interno, in questo caso sia rappresentato dal revisore dei conti. Questa interpretazione mi sembra sia condivisa anche dalla C.d.C. sez. giurisdizionale regione marche sentenza 15/2022.
Non so se la corrispondente sezione regionale del Veneto sia sulla stessa linea.
Qual è il vostro parere?
L'art. 139, c. 2, D.Lgs. n. 174/2016 dispone:
“2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.”
A questo proposito, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (del. n. 2/2018) si sono espresse come segue:
“Anche la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'art. 139, comma 2 del D.lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20); decreto che non risulta abrogato dal Codice di procedura contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva.”
Ne segue la corrispondenza tra “organo di controllo interno” e “organo di revisione contabile”.
25 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4729, sintomo n. 4779
ANAC – Delibera 14 maggio 2025, n. 225
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Economia – 11 giugno 2025
Corte dei Conti – 11 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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