Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAvendo la sede di segreteria vacante, il responsabile del servizio finanziario (rsf) farà da vice segretario, ma nel caso in cui la persona incaricata (RSF e vicesegretario) sia assente per ferie o maternità, si chiede di sapere chi svolge le funzioni di vicesegretario. Per quanto riguarda la sostituzione da RSF l’Ente ha adottato il provvedimento che designa il sindaco ma per quanto riguarda l'altra funzione di vicesegretario come procedere?
La figura del vice-segretario è disciplinata dall'art. 97, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”.
Il Ministero dell’Interno aveva precisato, in un parere espresso nel 2007, che: “L'Ente, quindi, nell'ambito delle proprie scelte regolamentari mediante le quali esercita la propria potestà auto-organizzatoria individua, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere la figura del vicesegretario, il posto, i requisiti e le relative funzioni. (…)”.
Per procedere alla sostituzione del vice-segretario in modo corretto, pertanto, è necessario che nell’articolo del regolamento uffici e servizi che prevede la figura del vice-segretario si disciplini anche il caso della sua assenza (nel caso in cui sia assente anche il segretario).
Il vice del vice-segretario, ovviamente, dovrà avere gli stessi requisiti del vice-segretario, nel rispetto della norma del TUEL sopracitata.
Ricordiamo che il dipendente nominato vice-segretario, con provvedimento del sindaco adottato secondo i criteri stabiliti dal regolamento, deve comunque risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale: diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche, come previsto dall'art. 13, D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali.
A meno che l’ente non intenda avvalersi dell'art. 15, c. 3, D.P.R. n. 465/1997 il quale prevede che: "In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto… in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2".
25 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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