Protocollazione richiesta presentata da un privato e inoltrata da un professionista delegato
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se è valida la mozione di sfiducia al Sindaco che viene presentata per mezzo di due atti separati firmati da due gruppi di consiglieri sempre però NELLO STESSO GIORNO E CON 2 PROTOCOLLI CONSECUTIVI - tale da dimostrarne la contestualità - ; ovviamente la somma dei consiglieri firmatari dei due documenti di mozione raggiunge il quorum dei 2/5 previsto dall'art.52 del Tuel.
L’art. 52, comma 2, TUOEL dispone che il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.
Dunque, a parte i tempi, i quorum e gli effetti, la predetta disposizione nulla precisa sulle forme (unico atto o più atti, contestuali e/o separati ecc.).
Secondo il Min. Interno, nel parere dell’8.5.2006, l’importante è che la mozione sia motivata e sottoscritta da parte del prescritto quorum di consiglieri anche se non contestualmente, in un arco temporale ragionevolmente breve, utile anche al fine di consentire a ciascun sottoscrittore di poter avere una cognizione precisa dell'identità (e, quindi, dell'appartenenza politica) degli altri firmatari, per una valutazione compiuta della propria adesione all'iniziativa in questione.
Dunque, ad avviso del citato indirizzo, anche se il documento non è unico, ma se è certa l’iniziativa comune e sono comunque acquisite le sottoscrizioni occorrenti per legge, la mozione seguirà l’iter legale. Del resto, al contrario, se qualcuno dei sottoscrittori non si riconoscesse nell’iniziativa o la ritenesse viziata, potrebbe sempre non votare la mozione o sottoporre al Consiglio una questione pregiudiziale, atteso che dalla relativa presentazione non si produce alcun effetto immediato ed automatico di tipo dissolutorio come, invece, nel caso delle dimissioni ultra dimidium, rispetto al quale naturalmente e logicamente s'impone un maggior rigore formale.
24 luglio 2023 Eugenio De Carlo
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