Obbligatorietà della tenuta dei registri Iva e modalità di applicazione dell'Iva per diverse tipologie di attività

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
20 Luglio 2023

Il revisore mi fa notare che è obbligatoria la tenuta dei registri IVA sezionali: il Comune tiene un unico registro senza riepilogativo, per tutti i servizi gestiti. Mi ha anche fatto notare che l'IVA sulle fatture di acquisto commerciali è solo IVA immediata: l'IVA acquisti e vendite verrebbe pertanto liquidata compensandola. Il Comune utilizza invece per l'IVA in scissione commerciale sugli acquisti il registro autofattura, compensando pertanto l'IVA.

La tipologia attività svolte è la seguente:

  • mensa scolastica (appalto: il Comune paga il servizio alla Ditta;  il Comune incassa i proventi dalle famiglie)
  • trasporto scolastico (appalto: il Comune paga il servizio alla Ditta; il Comune incassa i proventi dalle famiglie)
  • peso pubblico
  • sponsor per una manifestazione
  • lampade votive (appalto: il Comune emette 1 fattura alla Ditta che incassa i proventi; il Comune non ha spese)
  • idrico (Il Comune emette 1 fattura al Consorzio di Comuni per l’acquedotto del Monferrato per il rimborso di un mutuo sul servizio idrico intestato e pagato dal Comune stesso)

I servizi di cui sopra hanno allocazione su specifici capitoli del bilancio in entrata e spesa

Registri IVA tenuti:

Registri unici: corrispettivi – fatture emesse – fatture acquisto – autofatture IVA scissione

Numerazione unica per ciascun registro: corrispettivi – fatture emesse – fatture acquisto – autofatture IVA scissione.

Risposta

Ai sensi della Circolare ministeriale n. 27 del 1972 “1) Registri sezionali - Ciascuno dei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 può essere suddiviso in più registri o conti sezionali (per tipo di attività, per territorio, per intermediari, etc.) secondo le esigenze delle singole imprese, ferma l'osservanza delle modalità stabilite dai cennati articoli per la compilazione e tenuta dei registri stessi.”, quindi è possibile suddividerli in più registri sezionali a seconda delle esigenze dell’ente, ferme restando le modalità di compilazione e di tenuta (artt. 23, 24 e 25), trattasi di una facoltà e non di un obbligo, ovviamente però dovrà essere tenuto un registro per i corrispettivi (art. 24 DPR 633/1972), uno per le fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972), uno per le fatture di acquisti (art. 25 DPR 633/1972) e uno per le autofatture. Per quanto riguarda invece l’esigibilità dell’IVA nei confronti degli enti locali le fatture sono emesse in regime split payment ai sensi dell’art. 17-ter, DPR 633/1972, ad esclusione di alcuni casi specifici per cui non si applica lo split payment e l’esigibilità dell’IVA è immediata (ad esempio nei casi in cui è applicata la ritenuta d’acconto o in presenza di regimi speciali IVA). Come precisato nella Circolare 27/E/2017 “Circa le nuove modalità di versamento per le PA e Società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, si ritiene che le stesse - dandone evidenza nei registri IVA - possano effettuare il versamento dell’IVA dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile ovvero possono, in ogni caso, effettuare distinti versamenti per l’IVA dovuta: • in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; • relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. In alternativa a quanto sopra previsto, il comma 1 dell’art. 5 del DM consente di avvalersi della possibilità, già prevista nella precedente disciplina, di annotare le fatture di acquisto nel registro di cui agli art. 23 o 24 del DPR n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tali casi, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre. Resta fermo, ovviamente, l’obbligo, in capo alla Società e PA soggetto passivo, di registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.”, pertanto nel caso di fattura di acquisto split payment, sfera commerciale, la stessa dovrà essere annotata sia nel registro acquisti sia nel registro vendite (autofattura), e concorrerà alla liquidazione IVA insieme con i corrispettivi e le fatture emesse.

19 luglio 2023               Fabio Bertuccioli

 

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