TARI: applicabilità delle tariffe approvate in ritardo

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
20 Luglio 2023

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023, procedimento n. 01709/2016 REG. RIC., ha emesso la sentenza con la quale si afferma che la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2015 adottata oltre il termine del 30 luglio 2015 di approvazione del bilancio di previsione non determina la sua illegittimità ma ne preclude l'applicazione; quindi, sono da applicare le tariffe approvate nel 2014.

La domanda è, dato che nell’anno 2015 l’Ente ha applicato le tariffe previste con la delibera dichiarata inefficace, oggi l'ufficio tributi può chiedere ai cittadini la differenza di quanto versato?

 

Risposta

Sul tema proposto nel quesito, si è già espresso, arrivando a identiche conclusioni, anche il Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, n. 4104/2017 e n. 176/2018), come richiamato ad esempio dalla sent. TAR Puglia n. 271/2018:

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha di recente riconsiderato gli effetti conseguenti all’intempestività della delibera di approvazione delle tariffe in questione, valorizzando il contenuto dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007. Non ha posto in discussione la natura perentoria del termine ma gli effetti della sua violazione sulla legittimità dei regolamenti e degli atti comunali, limitandone –ragionevolmente- l’incidenza al regime di efficacia temporale; sicché il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 è –nella rivista impostazione- mera condizione per l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe o aliquote (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento).

Così dispone, invero, la norma appena richiamata: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Nel caso di specie, pertanto, l’approvazione della gravata deliberazione oltre il termine del 30 luglio 2015 non ne determina in radice l’illegittimità ma ne preclude soltanto l’applicazione a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.”

Tuttavia, la questione riguarda la decadenza del termine per l’emissione dei relativi avvisi di accertamento (qualora dal ricalcolo, applicando le tariffe 2014, emerga un debito a suo carico).

Infatti, ai sensi dell’art. 1, c. 161, L. 296/2006 ("... Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (...) ..."), il termine di cinque anni decorre dal termine ultimo previsto per il pagamento del tributo per l'anno d'imposta 2015. 

L'accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il quinto anno successivo alla violazione dell'obbligo di versamento, quindi 31 dicembre 2020, termine che andava prorogato di 85 giorni in ragione dell’emergenza Covid. 

Il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento è pertanto scaduto il 26 marzo 2021.

Quanto ai rimborsi ai contribuenti (qualora dal ricalcolo, applicando le tariffe 2014, emerga un credito a loro favore), la relativa istanza va presentata, a norma dell’art. 1, c. 164, L. n. 296/2006, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Ora, poiché la giurisprudenza, come si è visto, sul punto era già chiara dal 2017, il diritto alla restituzione era già stato fissato allora, determinando la decadenza del termine per proporre istanza di rimborso. 

19 luglio 2023            Massimo Monteverdi

 

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