Concorsi pubblici: la sospensione della procedura dopo il D.L. n. 61/2023

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
19 Luglio 2023

Questo Ente ha bandito n. 2 concorsi con scadenza presentazione delle domande a fine giugno.

A seguito dell’alluvione recentemente verificatosi e dell'emanazione del D.L. n. 61/2023, si chiede se è possibile procedere all'espletamento delle prove concorsuali posto che nessun candidato ha la residenza o il domicilio nei territori indicati nell'allegato 1.

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Risposta

L’art. 4, c. 1, D.L. n. 61/2023 dispone:

“1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023”.

La formulazione della norma fa sì che a essere interessati dalla sospensione dei termini non siano tanto gli enti coinvolti dagli eventi alluvionali, ma i cittadini residenti in quei territori.

Ciò significa che tali soggetti possono presentare domanda per partecipare a un qualsiasi concorso bandito sul territorio nazionale entro il 31 agosto, anche se nel bando la scadenza di presentazione delle domande era fissata a una data compresa tra il 1° maggio e il 31 agosto.

Non è neppure necessario preavvertire l’ente che ha bandito la procedura che si intende partecipare.

Si ritiene pertanto consigliabile non procedere all’espletamento delle fasi successive della procedura, fino al prossimo 31 agosto, per evitare di incorrere, nel caso di presentazione di domande da parte dei soggetti interessati, in possibili ricorsi che inevitabilmente la farebbero annullare.

18 luglio 2023               Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6125, sintomo n. 6232

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