Parere del revisore sull’approvazione della salvaguardia degli equilibri e sull’assestamento di bilancio

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Luglio 2023

In considerazione del rinvio al 31 luglio dell'approvazione dei bilanci comunali, si chiede se, inserendo nella proposta di consiglio soltanto l'attestazione in merito alla salvaguardia e all'assestamento di bilancio, sia necessario un nuovo parere del revisore o se invece sia sufficiente quello sull'approvazione degli schemi di bilancio reso dallo stesso su proposta della Giunta comunale, in cui però non erano previsti l'assestamento. e la verifica degli equilibri al 31.07.23

Risposta

Stante il rinvio al 31 luglio del termine per la approvazione del bilancio, qualora l’ente proceda ad approvare il bilancio in tale data (o in prossimità della stessa), emergono separate questioni per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale del bilancio, per i quali gli articoli 193, comma 2, e 187, comma 8, del TUEL stabiliscono lo stesso termine.

Per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri è stato a suo tempo espresso l’orientamento di ritenere ammissibile la possibilità che gli enti si limitino ad attestare la permanenza degli equilibri nella stessa deliberazione riguardante il bilancio (nota del Ministero dell'Interno del 17/9/2014): ma anche in tale ipotesi l’ente non può limitarsi ad affermare apoditticamente la sussistenza degli equilibri di bilancio senza aver preliminarmente proceduto alla formale ricognizione degli stessi. Al riguardo si ricorda che l’articolo 193 del TUEL prevede che in occasione della salvaguardia si deve procedere non solo alla verifica degli equilibri strettamente contabili del bilancio (equilibri evidentemente sussistenti, altrimenti non si potrebbe approvare il bilancio), ma prescrive che il consiglio comunale debba provvedere a due ulteriori incombenze: l’accertamento della esistenza di eventuali debiti fuori bilancio ed il loro ripiano (comma 2, lettera b) nonché la verifica della congruità dello stanziamento del FCDE accantonato nel rendiconto (comma 2, lettera c), motivo per cui lo scrivente ritiene preferibile la soluzione di adottare al riguardo una specifica e separata deliberazione.

Poiché tali verifiche, anche se limitate alle sole due ultime fattispecie ora ricordate, rappresentano un “quid pluris” rispetto al bilancio di previsione (al cui schema iniziale si riferisce il parere dell’organo di revisione a suo tempo formulato) si ritiene che al riguardo debba essere acquisito un separato parere di detto organo: dal punto di vista procedurale, si ritiene di suggerire la presentazione di un emendamento alla proposta di delibera relativa alla approvazione del bilancio, emendamento concernente la attestazione della permanenza degli equilibri e che dovrà essere corredato del parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione.

Diversa è invece la situazione per quanto concerne l’assestamento generale: di norma detto assestamento, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantirne gli equilibri, ovviamente nei riguardi di un bilancio precedentemente approvato. Conseguentemente nessuna attestazione al riguardo va inserita nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si richiama la FAQ di Arconet n. 41 del 15 luglio 2020 con cui è stato precisato che “” ... In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione ...””.

14 luglio 2023               Ennio Braccioni

 

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