Bonus posticipo pensionamento: il punto sull’agevolazione fiscale
FiscoOggi – 30 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se l’Ente può scegliere di erogare oppure non erogare il bonus TARI 2023 previsto da ARERA.
L’art. 57-bis, c. 2, D.L. n. 124/2019 dispone:
“2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Ora, mentre i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto (sulla base di un importo di ISEE inferiore o uguale a una soglia periodicamente aggiornata), quello previsto dalla norma sopra citata per la TARI non è ancora stato ufficialmente disciplinato da ARERA (non risulta ad oggi adottato il D.P.C.M. che individua i criteri sulla base dei quali ARERA può definire tale bonus, soprattutto in relazione alle modalità di finanziamento).
Peraltro, gli enti che intendano autonomamente introdurlo, al fine di agevolare i nuclei familiari più disagiati, possono farlo (non esiste, cioè, un obbligo di modifica del regolamento per introdurre tale bonus), a carico del proprio bilancio ed entro tali disponibilità, adottando gli stessi criteri previsti per i bonus sociali energia elettrica, gas e acqua.
ARERA ha fissato questi criteri di base come segue:
"Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:
appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,
oppure
appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,
oppure
appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.”
Fino all’emanazione del D.P.C.M. citato e delle susseguenti decisioni di ARERA, l’agevolazione in oggetto rimane una facoltà per il singolo ente locale.
13 luglio 2023 Massimo Monteverdi
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