Bonus TARI 2023 previsto da ARERA

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
15 Luglio 2023

Si chiede se l’Ente può scegliere di erogare oppure non erogare il bonus TARI 2023 previsto da ARERA. 

Risposta

L’art. 57-bis, c. 2, D.L. n. 124/2019 dispone:

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Ora, mentre i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto (sulla base di un importo di ISEE inferiore o uguale a una soglia periodicamente aggiornata), quello previsto dalla norma sopra citata per la TARI non è ancora stato ufficialmente disciplinato da ARERA (non risulta ad oggi adottato il D.P.C.M. che individua i criteri sulla base dei quali ARERA può definire tale bonus, soprattutto in relazione alle modalità di finanziamento).

Peraltro, gli enti che intendano autonomamente introdurlo, al fine di agevolare i nuclei familiari più disagiati, possono farlo (non esiste, cioè, un obbligo di modifica del regolamento per introdurre tale bonus), a carico del proprio bilancio ed entro tali disponibilità, adottando gli stessi criteri previsti per i bonus sociali energia elettrica, gas e acqua.

ARERA ha fissato questi criteri di base come segue:

"Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,

oppure

appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure

appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.”

Fino all’emanazione del D.P.C.M. citato e delle susseguenti decisioni di ARERA, l’agevolazione in oggetto rimane una facoltà per il singolo ente locale.

13 luglio 2023               Massimo Monteverdi   

 

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