Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiSe un dipendente resta in aspettativa non retribuita secondo art.39 CCNL 21.05.2018 dal 11 al 30 aprile, si chiede se matura le ferie nel mese di aprile.
L’art. 39 CCNL 21.05.2018 in riferimento alla disciplina relativa all’aspettativa per motivi personali prevede che “Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”. La disposizione è pienamente in vigore, non essendo stata disapplicata e sostituita dal nuovo CCNL Enti locali, sottoscritto in data 16.11.2022.
Si tratta di una aspettativa fruibile anche frazionatamente in più periodi, per la durata complessiva dei 12 mesi nel triennio, applicabile ai lavoratori a tempo indeterminato e compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio; pertanto, la sua concessione è rimessa alla valutazione del datore di lavoro che, pur non entrando nel merito della richiesta, deve verificarne la compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio e solo in presenza di queste può rigettarla.
L’aspettativa per motivi personali rientra tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro determinando il temporaneo venir meno, per tutta la durata temporale della stessa, delle reciproche obbligazioni delle parti nell’ambito del rapporto di lavoro, sia quella del dipendente di rendere la prestazione lavorativa, sia quella dell’Ente quale datore di lavoro di corrispondere la relativa retribuzione.
Difatti, i periodi di aspettativa per motivi personali ex art. 39 CCNL 2018 non sono retribuiti, non sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
13 luglio 2023 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6116, sintomo n. 6223
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno - Comunicato n.2 del 7 febbraio 2025
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