Nel caso prospettato dall’Ente (fondo per lo straordinario che non è mai stato costituito), la costituzione oggi di un fondo che è sempre stato pari a zero non è consentita.
Nell’orientamento applicativo RAL-200 dell’ARAN, si legge infatti in risposta ad analogo quesito:
“L’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.”
Il CCNL non prevede alcuna clausola di salvaguardia per quelle amministrazioni che non hanno mai costituito il “fondo per lo straordinario” di cui all’art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995; si è trattato di una precisa scelta delle parti, coerente con quelle che hanno determinato la progressiva riduzione delle risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e la valorizzazione di altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.
Pertanto, siamo del parere che se, effettivamente, nel 1998 non sono state destinate risorse al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, risulta inapplicabile anche l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 e, conseguentemente, non è possibile destinare risorse al pagamento del lavoro straordinario.”
Da ciò deriva che l’ente non ha la possibilità concreta di istituire un servizio di pronta reperibilità poiché sarebbe in grado di finanziare solamente le ore di reperibilità e non quelle per effetto della chiamata al lavoro. Queste ultime infatti sono “retribuite come lavoro straordinario”, ai sensi dell’art. 24, c. 6, CCNL 21 maggio 2018.
A dire il vero, il comma 6 propone come alternativa la compensazione delle ore lavorate anziché il pagamento, ma si tratta di una scelta del singolo dipendente operata ogni volta che sia chiamato al lavoro dalla reperibilità e dunque essa non è applicabile in via generale.
10 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6109 sintomo n. 6216