Indennità per sostituzione (assenza, malattia) funzionario incaricato Elevata qualificazione
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiPuò essere attribuita la "specifica responsabilità" ad un dipendente dell'ufficio tributi appartenente all'Area dei Funzionari in presenza, nello stesso ufficio, di altro Funzionario in possesso della nomina alle funzioni di Funzionario Responsabile dei Tributi? Se non legittima occorre recuperare gli importi e per quanti anni potremmo tornare indietro?
I criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità sono rimessi alle determinazioni della contrattazione integrativa. Nell’ambito di tali criteri generali l’assegnazione di compiti rispetto ai quali viene riconosciuta l’indennità avviene con un atto formale del responsabile dell’unità organizzativa cui il dipendente destinatario è assegnato.
Pertanto, in presenza di un incarico formale comportante l’esercizio di specifiche responsabilità l’indennità deve essere legittimamente erogata.
Tale indennità deve essere erogata sulla base di criteri predeterminati in contrattazione integrativa, necessariamente per lo svolgimento di attività che richiedano una maggiore responsabilità e l’ARAN, con l’orientamento applicativo CFL138 del 6/10/2021, ha confermato l’impossibilità per gli enti di far retroagire le condizioni legittimanti l’attribuzione del compenso relativo alla indennità in oggetto.
La mancata formale attribuzione dell’incarico comportante l’esercizio di specifiche responsabilità comporta l’obbligo dell’amministrazione di attivare il recupero delle somme eventualmente indebitamente corrisposte. Si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale.
10 luglio 2023 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6101 sintomo n. 6209
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
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