Registrazione di un cambio di residenza e usucapione

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
07 Luglio 2023

Un cittadino richiede un cambio di residenza in un'abitazione e, come titolo di occupazione dell'immobile, dichiara che lo lo stesso è quasi usucapito. Mi riferisce di aver occupato l’abitazione da circa 18 anni, che nessun proprietario ha mai  presentato opposizione e che pertanto a breve, l'immobile, diventerà appunbto suo per usucapione. Ad oggi, dunque, per me non ha un titolo giuridicamente valido per cui chiedo se sia possibile  accettare questa dichiarazione o se quersta sia inammissibile.

Risposta

Si premette che, a norma dell’articolo 1158 e seguenti del Codice civile, l’usucapione rappresenta una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Tale istituto non si aziona soltanto con l’utilizzo del bene per venti anni, ma occorre che ci sia anche un atteggiamento indifferente da parte del proprietario ed una specifica richiesta al giudice, corredata di atti dimostrativi, sia testimoniali che documentali. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni, l’usucapione va trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso prospettato, se effettivamente c’è stato l’utilizzo quasi ventennale dell’immobile come abitazione, non si riesce a comprendere come l’interessato abbia potuto avere la residenza per tanto tempo in un altro alloggio.

Allo stato, per l’aspetto che interessa ai fini anagrafici, l’Ufficiale d’anagrafe deve accettare la dichiarazione di mutazione di residenza nell’immobile e nel contempo istruire il procedimento, inviando la comunicazione di avvio, di cui all’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all’interessato ed al proprietario (da verificare attraverso una visura catastale).

Ricordo che l’articolo 5 comma 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, riporta testualmente “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. L’articolo 5 mira a colpire "situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti" (cfr. Servizio Studi del Senato, aprile 2014, n. 123, Dossier sull'A.S. n. 1413, pag. 43) e non altre situazioni di ordinari rapporti tra proprietari e occupanti. Il Ministero dell’Interno, nella citata circolare n. 14/2014, riprendendo la norma in questione, riferisce che essa ha lo scopo di fronteggiare le situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti e, in ogni caso, non inficia il diritto costituzionalmente tutelato all'iscrizione anagrafica.

La finalità della norma in questione va ricercata, esclusivamente, nella necessità di ottenere il ripristino di situazioni di legalità compromesse da fatti "penalmente rilevanti", quali sono proprio le occupazioni violente di immobili altrui, mediante invasione dell'edificio, sfondamento delle porte, e azioni similari (situazioni che spesso sono rappresentate sui giornali e nei telegiornali locali e nazionali). L’occupazione abusiva di edifici consiste nella condotta da parte di chi decide di invadere la proprietà altrui, stabilendosi all’interno di essa senza averne alcun titolo al fine di trarne un’utilità o un vantaggio. Il tratto distintivo di questo tipo di comportamento risiede nell’arbitrarietà con cui l’occupante decide di insediare la propria dimora in uno spazio che non gli appartiene.

In ambito penale, nel momento stesso in cui un individuo si introduce per poi occupare un’area che non gli appartiene si verificano diverse ipotesi di reato: dall’invasione di terreni o edifici, al furto, al danneggiamento ed alla violazione di domicilio.

Quindi l'occupazione abusiva deve, per essere davvero riconosciuta tale nell'ordinamento giuridico, essere portata a conoscenza delle forze dell'ordine e dunque oggetto di specifica denuncia all'Autorità Giudiziaria.

In poche parole per configurare un’occupazione abusiva è necessario il ricorrere di due condizioni:

  • l’invasione (occupazione) arbitraria di un immobile altrui;
  • la querela della persona che subisce l’occupazione (articolo 633 del codice penale).

Del resto non c’è stata, a quanto pare, una occupazione forzata, dunque, qualora il proprietario non sollevi eccezione alcuna, il procedimento, verificata l’effettiva dimora abituale, potrà essere favorevolmente concluso.

Invece, nel caso in cui la proprietà dimostri di aver attivato un procedimento giudiziario, la richiesta dovrà essere rigettata e dovrà essere ripristina la posizione anagrafica precedente.

 

07 Luglio 2023            Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2854, sintomo n. 2823

 

 

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×