L’aliquota IVA applicabile per l’intervento in oggetto (posa di vetrate di protezione e contenimento energetico di una tensostruttura) dipende dall’inquadramento urbanistico dello stesso, ovvero: • se rientra nella Manutenzione Straordinaria (art. 3, lett. b), DPR 380/2001) aliquota IVA 20%; • se eventualmente, verosimilmente nell’ambito di un intervento di portata più ampia (ammesso che lo sia), si rientrasse nella Ristrutturazione Edilizia (art. 3, lett. d), DPR 380/2001) potrebbe rendersi applicabile l’aliquota agevolata 10% ai sensi dei n. 127-terdecies o 127-quaterdecies, Tab. A, parte III^, allegata al DPR 633/1972. Per il “relamping” si rimanda alla Risposta fornita dall’AdE n. 144/2021 nella quale viene tratta ampiamente la questione, in particolare e in sintesi si riporta che: Interventi di riqualificazione energetica: per le operazioni di riqualificazione energetica non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interessa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990. Ne consegue che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica sia qualificabile sotto il profilo edilizio (cfr. circ. n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 9), facendo riferimento alla classificazione di cui al sopra citato art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia. Sostituzione delle lampade: Dalle definizioni legislative sopra riportate, come interpretate alla luce dei richiamati chiarimenti di prassi, si ricava che la mera sostituzione di taluni elementi dell’organismo non concreta, di per sé stessa, un intervento di “ristrutturazione edilizia” o “urbanistica”, essendo all’uopo necessario che la medesima si inserisca nel contesto di un più ampio e strutturato insieme di opere, funzionali a “trasformare” l’organismo o rinnovare l’intero tessuto urbano, di entità e consistenza tali da essere qualificate in termini di “interventi pesanti” (così si esprime la risoluzione n. 15/E del 12 luglio 2018 con riferimento agli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia). Ampliamento e potenziamento opera urbanizzazione esistente: è da ritenersi agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell’opera stessa. Pertanto, …, si ritiene che gli interventi di cui … siano ammessi a fruire dell’aliquota IVA ridotta ai sensi dei n. 127-quinquies e n. 127-septies qualora si concretizzino effettivamente nella costruzione, ossia nella realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, nella completa sostituzione dell’impianto preesistente con realizzazione di un nuovo tratto di rete elettrica, nell’ampliamento dell’impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l’installazione di nuovi punti luce (laddove l’impianto sia stato valutato inidoneo a fornire un adeguato grado di flusso luminoso alla zona di riferimento secondo la normativa di settore). Il trattamento IVA agevolato è applicabile a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell’ambito del contratto di appalto stipulato con le P.A interessate, sia in relazione alla tipologia di intervento da realizzare sia in relazione al corrispettivo specificamente pattuito (circostanza, peraltro, che nel caso di specie sembrerebbe essere rispettata, sulla scorta di quanto chiarito dall’istante in sede di integrazione documentale). Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera “sostituzione di apparecchi di illuminazione per risparmio energetico” e “sostituzione di lampade alimentate attraverso la rete con lampade alimentate mediante pannelli fotovoltaici e l’installazione di interruttori crepuscolari per finalità di risparmio energetico”, che, secondo quanto previsto dal citato par. ... del Capitolato tecnico, “sono considerati interventi di riqualificazione energetica, come indicato al par. ...” e pertanto non possono fruire dell’aliquota IVA agevolata qualora non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere”, secondo quanto sopra rappresentato.
06 luglio 2023 Fabio Bertuccioli
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