La regione Calabria non può vietare alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIl nostro ufficio notifiche ha notificato nel 2021 atti per conto di un comune di grandi dimensioni con il tramite di una società. Sono passati quasi 2 anni e ancora non ci hanno rimborsato i diritti di notifica previsti dalla legge. Abbiamo sia sollecito il Comune sia la società terza ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta.
Che iniziative ufficiali possiamo prendere per farci rimborsare? Nell'eventualità possiamo anche rifiutarci di notificare ulteriori atti se non ci rimborsano quelli vecchi (ovviamente mettendolo per iscritto)?
Il D.M. MEF del 3 ottobre 2006 prevede che, a favore del comune che provvede alle notifiche per conto di altri enti, spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di € 5,88, aggiornata ogni tre anni, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del Codice di procedura civile. Inoltre, stabilisce che l'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.
In linea generale, si rileva che l’art. 10 della L. n. 265/1999 regola le notifiche degli atti delle pubbliche amministrazioni, e stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.”
In attuazione di tale articolo, è stato emanato il sopracitato D.M. 3.10.2006, il quale stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali. 2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del Codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.”
Dal combinato disposto di tali disposizioni, risulta che l’amministrazione comunale cui è richiesta la notifica da parte di un’altra amministrazione provvede mediante messi comunali (percependo il compenso forfettario stabilito dal predetto decreto) e che il rimborso del costo delle spese di spedizione postale è previsto nel caso in il messo debba procedere agli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. per la c.d. notifica a soggetto temporaneamente irreperibile: da tale norma, implicitamente, si evince che la richiesta di una notifica mediante messo comunale da parte di un’altra amministrazione, presuppone che la stessa avvenga, di regola, a mani ai sensi degli artt. 138-139 c.p.c.
Ciò detto, a meno che i rapporti tra i due Enti non siano stati ulteriormente disciplinati nell’ambito di una convenzione in forza della quale far valere un inadempimento specifico, la richiesta di notifica non appare rifiutabile in quanto previsto dalla sopracitata normativa.
Diversamente, il Comune potrà e dovrà iniziare ogni azione di recupero delle somme già maturate, anche con lo strumento dell’ingiunzione fiscale (per scongiurare profili di danno erariale da mancato incasso), chiedendo, ad inizio di ogni anno, che venga indicato il capitolo di spesa, corredato dal relativo impegno, a fronte di un volume di notifiche che si stimano come probabili nell’anno di riferimento e inserendo una clausola di interruzione della prescrizione per i crediti vantati.
Al riguardo, si ricorda che, in mancanza di altro termine legale espresso, opera la regola ordinaria e generale della prescrizione decennale delle somme ex art. 2946 c.c., per cui i crediti maturati per effetto del citato decreto ministeriale si prescrivono decorsi dieci anni dal momento in cui sono esigibili, salvo atti interruttivi della prescrizione eventualmente notificati.
04 luglio 2023 Elena Conte
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