Trascrizione dell'atto di nascita nel caso di nucleo famigliare domiciliato all'estero ma non iscritto all'AIRE

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
03 Luglio 2023

Una famiglia risulta residente nel nostro comune nonostante viva all’estero da diversi anni ma non si è mai iscritta all’AIRE. L’atto di nascita del primo figlio, nato all’estero, è stato comunque trascritto.

La famiglia nei prossimi giorni verrà personalmente in Comune per la trascrizione dell’atto di nascita e l’iscrizione in anagrafe del secondo figlio. Si chiede come procedere e se è necessaria l’iscrizione all’AIRE.

Risposta

Occorrerebbe ricordarsi che l’iscrizione all’Aire è un diritto-dovere del cittadino (articolo 6, comma 1 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470) e che devono iscriversi i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Vi sono però determinate categorie di cittadini italiani che, pur abitando all’estero, non possono ottenere l’iscrizione:

  • i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata inferiore ad un anno (articolo 1 comma 8 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470);
  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale (articolo 1 comma 9 lettera a) della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato recentemente dall’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 64);
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con Legge 9 agosto 1967, n. 804 (articolo 1 comma 9 lettera b) della Legge 27 ottobre 1988, n. 470);
  • i militari in servizio presso uffici e strutture della NATO; costoro mantengono comunque l’iscrizione nella APR – secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero degli Interni 17 dicembre 2001, n. 20 – in quanto altrimenti si troverebbero nell’impossibilità di essere iscritti in qualsiasi anagrafe, essendogli ciò precluso della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con Legge 30 novembre 1955, n. 1335.

Pertanto, per il caso descritto, occorrerebbe capire se la famiglia si trova in una delle categorie indicate in precedenza. Saranno gli interessati che, qualora rientranti in una di queste categorie, vi dichiareranno di appartenervi con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Se rientrano in una di queste categorie (la prima difficile da sostenere vista l’assenza continuativa da diverso tempo) non si procede all’iscrizione AIRE.

Nel frattempo le consiglio di verificare il titolo di occupazione dell’alloggio ove hanno l’iscrizione anagrafica (proprietà? affitto?), richiedere alle aziende che si occupano di pubblici servizi (luce, acqua, gas, gestione rifiuti, ecc.) i relativi consumi, contattare l’Azienda USL locale per verificare gli accessi al servizio sanitario, l’ufficio postale per verificare se la posta viene correttamente consegnata oppure no o se è stato attivato un servizio seguimi da altra parte, la scuola per verificarne l’iscrizione, ecc.

Questo per dimostrare senza ombra di dubbio la mancanza della dimora abituale in Italia e qualora non rientranti nelle categorie sopra indicate si potrebbe contestare la mancata iscrizione AIRE.

03 Luglio 2023            Andrea Dallatomasina

 

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