Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiHo inviato un preavviso di rigetto tramite raccomandata a/r ma a distanza di un mese non è ancora tornata indietro la cartolina di ritorno da cui solitamente faccio ripartire i giorni restanti del procedimento. Sul sito di Poste Italiane risulta che la raccomandata è stata ritirata più di due settimane fa. Mi chiedo quindi come calcolare i termini (dalla data di effettivo ricevimento o da quando mi viene consegnata la cartolina di ritorno) e se sia mio onere controllare lo stato della raccomandata sul sito di poste italiane (cosa che sarebbe alquanto gravosa per me, visto la mole di racc a/r che invio).
Occorre premettere che è onere di Poste italiane - società alla quale viene retribuito il servizio di avviso di ricevimento da parte del mittente della raccomandata A.R. - recapitare al mittente stesso la cartolina recante l’avviso di ricevimento ovvero procedere con il meccanismo di compiuta giacenza, nei casi in cui la raccomandata non viene ritirata.
Poi, è comprensibile, anche se non è pretendibile, che il mittente, nel caso specifico un ufficio pubblico, si prodighi per verificare l’esito della raccomandata A.R. data la delicatezza del procedimento di iscrizione/mutazione anagrafica ad istanza di parte, che è soggetta alla dura regola del silenzio assenso, dopo l’entrata in vigore delle norme sulla c.d. residenza in tempo reale (art. 5 d.l. n. 5/2012).
Consiglio di contattare subito Poste italiane per ottenere conferma dell’esito della raccomandata A.R.
Per quanto riguarda il dubbio sul come calcolare i termini, ossia dalla data di effettivo ricevimento o da quando viene restituita a Codesto ufficio la cartolina di ritorno, la risposta si trova nell’art. 10-bis L. n. 241/1990 e, in particolare, nel comma 2 che dispone: «Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti».
Quindi i 10 giorni a disposizione del cittadino per fare osservazioni e intervenire nel procedimento si calcolano dalla data del ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, (che nei procedimenti anagrafici ad istanza di parte si declina come preavviso di annullamento del provvedimento adottato entro due giorni dall’istanza stessa) e non dalla data di restituzione della cartolina recante l’avviso di ricevimento.
In caso di mancato ritiro da parte dell’interessato, invece, è previsto l’avviso di giacenza e il meccanismo di compiuta giacenza, che, secondo autorevole orientamento del Consiglio di stato fa presumere la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, alla data di rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale (Consiglio di Stato, sez. VI - 9 marzo 2011 n. 1468).
Reputo, infine, opportuno suggerire di valutare il ricorso alla notifica della comunicazione ex art. 10-bis anziché alla raccomandata A.R., soprattutto nei casi in cui non si abbia la ragionevole certezza del buon esito della missiva, che, lo si ripete, nei procedimenti anagrafici ad istanza di parte, assume valore fondamentale, data la vigenza della regola del silenzio assenso che scatta in tutti i casi in cui il provvedimento di annullamento non sia adottato in tempo utile.
29 Giugno 2023 Liliana Palmieri
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