Mancata attribuzione del codice fiscale a cittadino extracomunitario che presenta richiesta di iscrizione anagrafica
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiPremesso che Il nostro Comune è sede di un Polo Riabilitativo presso l'Ospedale, abbiamo ricevuto due richieste di iscrizione anagrafica di un cittadino nigeriano ricoverato dal 01/02/2021 e un cittadino marocchino ricoverato dal 24/03/2021.
Vi chiedo se sia possibile procedere a tale iscrizione anagrafica in base a quanto disposto dall'art. 10bis comma 1 lettera b DPR 30/05/1989 n.223 ed eventualmente come procedere.
Il quesito offre la possibilità di evidenziare quanto sia importante attribuire alle norme giuridiche l'interpretazione sulla base della "lettera" della norma stessa. In pratica, le norme devono essere interpretate, prioritariamente, in senso "letterale", riservando altre modalità interpretative (interpretazione analogica, estensiva, ecc.) ai soli casi in cui non sia chiara la "lettera" della norma.
L'articolo 8 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, è stato abrogato e sostituito dall'articolo 10-bis, comma 1, dello stesso dPR 30 maggio 1989, n. 223.
Con questa nuova disposizione, in realtà, la casistica rimane la stessa, in quanto si fa sempre riferimento ai ricoverati in ospedale, ai detenuti in attesa di giudizio e ai pubblici dipendenti distaccati presso scuole di formazione, ecc. ma cambia sostanzialmente l’ipotesi di divieto di registrazione anagrafica.
Infatti, mentre l'articolo 8 era intitolato “Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica”, il nuovo articolo 10-bis è intitolato "Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche"; conseguentemente, anche il testo della norma dispone che "1. Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell’interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: ....".
Dunque, la nuova norma vieta la sola "mutazione" anagrafica, mentre non pone alcun divieto alla "iscrizione" anagrafica che, pertanto, può (e in certi casi "deve") essere disposta anche nei luoghi e nelle condizioni previste dal citato articolo 10-bis e cioè, anche per chi sia ricoverato in ospedale e senza attendere, ovviamente, i due anni di degenza.
La "mutazione anagrafica" si ha nei casi in cui una persona sia già iscritta in anagrafe, ma in un luogo diverso da quello di degenza o di detenzione o di studio; in questa condizione, l'interessato potrà godere di tutti i diritti (civile, sociali, sanitari, politici, ecc.) legati all'iscrizione anagrafica, anche se rimane iscritto in un luogo diverso da quello in cui si trova in quel momento. Al contrario, l'iscrizione anagrafica riguarda chi non è iscritto in anagrafe (come nel caso di chi sia stato cancellato per irreperibilità o immigra dall’estero); è evidente che, senza iscrizione l'interessato non potrà godere di nessuno di quei diritti, compresi i diritti sanitari, che derivano dall'iscrizione anagrafica.
In conclusione, si ritiene che non vi siano ostacoli all’iscrizione anagrafica dei due cittadini stranieri che dovranno essere in possesso di idoneo titolo di soggiorno in corso di validità.
29 Giugno 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2807, sintomo n. 2838
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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