Modalità applicazione tariffa per la rottura /manomissione suolo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
FISCO OGGI – 28 giugno 2023
Servizi Comunali Imposte e tasse Imposte e tasseFISCO OGGI
“Flat tax incrementale” al 15%: istruzioni sull’applicazione del regime
28 Giugno 2023
Chiusa la consultazione pubblica, online la circolare con i chiarimenti sulle modalità di calcolo e sui requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere al beneficio fiscale introdotto dal Bilancio 2023
L’Agenzia fa il punto sull’agevolazione fiscale che è stata introdotta dall’ articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). La norma prevede, per il solo anno 2023, l’applicazione di un’imposta (ad aliquota fissa del 15%), sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni che non aderiscono, nel 2023, al regime forfetario (articolo 1, commi 54 e successivi, della legge n. 190/2014). Le novità nella circolare n. 18/2023 dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, che segue la bozza pubblicata in consultazione lo scorso 6 giugno.
In particolare, nel documento di prassi è stato precisato l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, specificando che i soggetti che vi accedono sono:
Sono, invece, esclusi dal regime agevolativo:
La circolare ha chiarito, invece, che rientrano nel regime di “flat tax incrementale” sia l’impresa familiaresia l’azienda coniugalenon gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa).
Nel documento di prassi, inoltre, è stato precisato che il beneficio fiscale si applica anche agli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
In riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, è stato chiarito quanto segue.
La base imponibile incrementale è così determinata:
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica la “flat-tax incrementale” del 15 per cento.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito, escludendo la quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” dalla base imponibile Irpef.
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale. Resta fermo che l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.
Possono accedere al beneficio fiscale in esame i contribuenti che abbiano esercitato le attività di cui trattasi per almeno un intero periodo d’imposta nell’ambito del triennio 2020 - 2022.
Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere effettuato:
Sono ammessi al beneficio in esame anche i contribuenti che, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, abbiano aderito al regime forfetario o al regime “di vantaggio” di cui all’articolo 27 del Dl n. 98/2011.
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
ANAC – Delibera 28 maggio 2025, n. 224
FiscoOggi – 19 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 59 del 17 giugno 2025
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