Trasferimento interno dipendente dall'Area Vigilanza all'Area Urbanistica

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
30 Giugno 2023

L’Ente intende trasferire internamente un dipendente (agente di polizia locale) dall'Area Vigilanza all'Area Urbanistica anche in assenza di accordo con il dipendente medesimo. È possibile tale trasferimento tra aree mantenendo il medesimo profilo professionale, cioè agente di polizia locale? Nel caso non fosse possibile mantenere tale profilo professionale, quali sono i passaggi che deve attivare l'Ente per la modifica del profilo professionale? Si specifica che il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi nulla dice in tal senso.

Risposta

Bisogna dare per scontato che un trasferimento interno di un dipendente da una struttura organizzativa ad un’altra sia dovuto ad esigenze organizzative precise, motivabili ed esplicitabili.

Il datore di lavoro pubblico, come quello privato, dispone certamente del cosiddetto “ius variandi”, consistente anche nella possibilità di modificare unilateralmente la prestazione lavorativa del lavoratore e, dunque, anche il profilo professionale, purché le nuove mansioni che fanno parte del nuovo profilo siano professionalmente equivalenti.

Nel caso di specie, il trasferimento di un agente di polizia locale dalla struttura comunale della polizia locale (definita nel quesito “Area Vigilanza”) all’Area Urbanistica o qualunque altra struttura, ma mantenendo il profilo e, quindi, le funzioni di agente di polizia locale non ha un supporto né logico, né organizzativo.

Nella sostanza, può perfettamente accadere che un agente di polizia locale sia dedicato in modo specialistico a trattare delle procedure di vigilanza edilizia e urbanistica dell’ente. Il “trasferimento” al settore urbanistica, a ben vedere, in questo caso, non comporta nulla se non la materiale attribuzione di una sede entro quegli uffici, magari tesa a facilitare il disbrigo delle pratiche, ma non modifica in alcun modo mansioni e dipendenza funzionale: un agente di polizia municipale non può comunque non essere alle dirette dipendenze del comandante, anche per adempiere agli obblighi di addestramento e alle specifiche necessità organizzative dei servizi.

Laddove, invece, il trasferimento sia connesso ad esigenze organizzative volte al rafforzamento dell’Area Urbanistica, sicché il dipendente trasferito non svolga più alcuna funzione e mansione propria dell’agente di polizia locale, bensì di dedichi ad attività funzionali al nuovo settore, allora in questo caso avverrebbe realmente un “trasferimento” interno, con cambio radicale di mansioni, conseguente profilo e anche dipendenza funzionale, non più dal comandante ma dal vertice amministrativo posto alla direzione dell’Area Urbanistica.

In questo caso i passaggi, però, si rivelano delicati, considerando che le assegnazioni dei dipendenti alle varie strutture si presuppone siano funzionali alle dotazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati.

Quindi, titolari della gestione del rapporto di lavoro sono ciascun responsabile di servizio posto al vertice delle strutture, cui il personale è assegnato.

Pertanto, il trasferimento interno non può ovviamente essere deciso passando sopra la volontà ed i poteri gestionali di detti responsabili, da parte di un soggetto terzo, sindaco, giunta, segretario comunale o altro ancora.

I passaggi, allora, sono:

  1. ridefinizione dei fabbisogni lavorativi della struttura di destinazione, che evidenzi la necessità di un lavoratore aggiuntivo rispetto a quelli in dotazione per particolari ragioni connesse agli obiettivi da conseguire;
  2. identificazione delle mansioni da svolgere e, conseguentemente del profilo da attribuire;
  3. verifica preventiva della disponibilità, all’interno dell’ente, di dipendenti caratterizzati da titoli ed esperienze compatibili col profilo;
  4. verifica preventiva della disponibilità di un responsabile di servizio che, sulla base di simmetrica propria ridefinizione dei fabbisogni lavorativi, dimostri la possibilità di ridurre la dotazione di personale di un dipendente, senza che ciò intacchi gli obiettivi da raggiungere, oppure attivando la rinegoziazione di detti obiettivi;
  5. individuazione, da parte della struttura cedente, del dipendente da trasferire, a condizione che possieda i requisiti di esperienza necessari;
  6. adozione di atti, aventi natura di diritto privato, di gestione del personale consistenti, nella sostanza, nell’accordo di volontà del responsabile della struttura cedente a trasferire, e della struttura cessionaria, a ricevere il lavoratore indicando le condizioni necessarie: data del trasferimento ed eventuali momenti di formazione;
  7. attivazione dell’ufficio personale perché si modifichi il profilo professionale in modo che risulti adeguato alle mansioni da svolgere e queste a loro volta si dimostrino equivalenti a quelle proprie del dipendente da trasferire;
  8. modifica degli atti di organizzazione interna, Piao o Peg, che aumenta la dotazione di personale del cessionario e riduce quella del cedente, con eventuale modifica degli obiettivi del cedente stesso.

28 giugno 2023             Luigi Oliveri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6050, sintomo n. 6160

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