Fattura con inversione contabile (reverse chrge)

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
30 Giugno 2023

Abbiamo ricevuto da parte di una ditta la fattura con inversione contabile (reverse chrge), poichè la fattura è stata emessa in ambito istituzionale abbiamo chiesto alla ditta di emettere nota di credito ed emettere una nuova fattura con split payment ma il loro commercialista sostiene che è corretta in reverse charge ed ha inviato la risposta seguente:

“A nostro parere la fattura è corretta perché le disposizione dell’art.17 comma 6 lettera a-ter) prevalgono rispetto allo Split Payment disciplinato dall’art.17 ter. Infatti l’art.17 ter al comma 1 recita:

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l’operazione descritta nella vostra fattura, l’Amministrazione Provinciale è già debitrice dell’imposta ai sensi dell’art dell’art.17 comma 6 lettera a-ter) e quindi non si applica lo split payment. Lo split payment si applica solo quando i cessionari o committenti non sono già debitori dell’imposta in base alla normativa sull’iva.”.

E’ corretta questa interpretazione?

Si allegano le fatture

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Risposta

L’inversione contabile prevale sullo split payment, ovviamente quando un ente pubblico committente del servizio interviene in qualità di soggetto passivo d’imposta e acquista il servizio unicamente nell’esercizio della propria attività economica, quindi il reverse charge può – e deve – essere applicato solo se l’acquirente opera quale soggetto Iva, in relazione alle proprie attività Iva rilevanti. Tale conferma la ritroviamo nella Circolare n. 14/E/2015 Paragrafo 4 - RAPPORTO TRA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE “…La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l’ente pubblico sia debitore di imposta. E’ il caso, ad esempio, di un ente pubblico cessionario o committente che, in qualità di soggetto passivo d’imposta, deve applicare il meccanismo del reverse charge. E’ evidente che i servizi in commento, resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica.” Nel caso specifico, come anche da voi precisato, la prestazione è afferente alla sfera istituzionale pertanto le fatture dovranno essere emesse in split payment.

28 giugno 2023             Fabio Bertuccioli

 

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