Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se, in merito alla possibilità di utilizzo del congedo parentale (art.32 d.lgs. 2001) frazionato, il rientro in servizio deve essere effettivo o anche le ferie interrompono il congedo e quindi il congedo può essere usufruito con apposita richiesta dal lunedì al sabato (settimana lavorativa di 6 giorni), alternando la richiesta di assenza con richiesta di ferie (dal lunedì al sabato).
Qual' è il criterio per il computo dei giorni festivi nel congedo parentale se lo stesso è alternato ad un periodo di ferie e senza un rientro in servizio c'é una successiva richiesta di congedo parentale?
Vi sono diverse indicazioni sulla materia che minano la corretta interpretazione dell’istituto del congedo parentale.
Con il messaggio n. 19772 del 18 ottobre 2011 l’INPS, nel fornire precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, definisce non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo.
Analogamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 2/2011, con riferimento al congedo biennale chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio”.
Tuttavia, nell’art. 45, comma 5, CCNL Funzioni locali 2019-21 è previsto: “I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4 [congedi parentali], nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”
Relativamente all’ipotesi in cui le ferie seguano il periodo di congedo parentale e al termine delle stesse vi sia la ripresa dell’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale.
Nel caso in cui vi sia, invece, un’assenza “ciclica”, che inizia con la fruizione del congedo e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del dipendente si fa riferimento alla circolare interpretativa INPS n. 8 del 17.01.2003, punto 5, lettera a), in cui si legge che “se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì del congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in cui è ripreso il congedo, le domeniche e i sabati della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”.
Pertanto, la frazionabilità del congedo è da intendersi nel senso che fra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.
27 giugno 2023 Angelo M. Savazzi
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