Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUna cittadina richiede l’autenticazione della propria dichiarazione di assenso all’espatrio del figlio minore, il quale deve effettuare un viaggio all'estero con il padre, con cui la cittadina risulta coniugata. Il minore è già in possesso di documenti di identità validi per l’espatrio.
Si chiede pertanto se sia possibile autenticare tale dichiarazione e come procedere nello specifico.
La dichiarazione di assenso all’espatrio viene rilasciata al momento della richiesta di rilascio del documento di identità valido per l’espatrio per un figlio minorenne; difatti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 del d.P.R. n. 649/1974 i minori, per ottenere l’equipollenza della carta d’identità al passaporto, devono essere in possesso dell’assenso di coloro che esercitano la potestà genitoriale (oggi responsabilità genitoriale), oltre che della dichiarazione di questi ultimi, di assenza di motivi ostativi all’espatrio.
Ai fini del rilascio del documento, il comune deve acquisire il suddetto assenso che può, nell’ottica della semplificazione, anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all’art. 38, c. 3, del d.P.R. 445/2000.
L’autenticazione della dichiarazione di assenso, tuttavia, non è più prevista da diverso tempo, essendo sostituita dalle misure di semplificazione introdotte già dalla legge n. 15/1968 e potenziate dalla L. n. 127/1997 e dai successivi interventi normativi che, sostanzialmente, hanno eliminato la necessità di autenticazione della sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive dirette alla P.A. o ai gestori di pubblico servizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non esiste, oggi, fondamento normativo per procedere alla autenticazione della dichiarazione di assenso all’espatrio resa da un genitore per l’espatrio del figlio minore.
La questione, comunque, si propone frequentemente nei rapporti con l’utenza, al momento della richiesta - da parte dei genitori - del predetto atto di assenso da esibire ad autorità straniere, nei confronti delle quali le “nostre” misure di semplificazione non possono trovare applicazione. In tali casi, non rientrando l’atto di assenso nella categoria delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (che, come è noto, hanno ad oggetto stati, fatti e qualità personali), la competenza del funzionario incaricato dal Sindaco non si ricava dalle disposizioni normative vigenti; tuttavia, in virtù di una prassi abbastanza consolidata negli uffici demografici, la dichiarazione di assenso all’espatrio, pur in assenza di un fondamento normativo, viene da molti uffici autenticata nello spirito di servizio al cittadino. Chiaramente, quanto appena affermato, non vale a giustificare o legittimare autenticazioni di sottoscrizioni di dichiarazioni di ogni genere, incluse quelle contenenti manifestazioni di volontà negoziale, che sono assolutamente escluse dalla sfera di competenza del funzionario incaricato dal Sindaco (eccezion fatta per casi specifici disciplinati dalla legge, come il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati).
In conclusione, una norma che legittima tale autenticazione non esiste, ma esiste una prassi consolidata che viene seguita da molti uffici.
Dal punto di vista pratico, qualora Codesto ufficio intenda aderire alla prassi suindicata, potrà procedere ad autenticare la dichiarazione di assenso all’espatrio, utilizzando la formula normalmente usata per le autentiche di sottoscrizioni; detta autenticazione deve essere in regola con la normativa in materia di imposta di bollo.
26 giugno 2023 Liliana Palmieri
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