Agevolazioni di viaggio in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum 2025
Ministero dell’Interno – 12 maggio 2025
Approfondimento di ambrogio Fichera
Le sfilate di carri allegorici in occasione dei festeggiamenti del carnevale
Ambrogio Fichera
In questo periodo dell’anno, in occasione del carnevale, in molte località vengono organizzati festeggiamenti ed eventi con sfilate di carri allegorici. Sarà pertanto utile fornire alcune indicazioni sintetiche sul procedimento autorizzatorio e sulle verifiche da effettuare in materia di sicurezza.
Oltre al D.M. 19 agosto 1996 deve essere presa a riferimento la Circolare Ministero dell’Interno n. 17082/114 del 01/12/2009, recante chiarimenti ed indirizzi applicativi in relazione al D.M. 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività d spettacolo viaggiante), ma che contiene, nella parte finale, alcune importanti indicazioni sulle sfilate di carri allegorici.
In premessa occorre precisare che, qualora le sfilate dei carri vengano effettuate, come quasi sempre avviene, su area pubblica, sarà necessario rilasciare la licenza ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S. (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 56/1970).
In relazione alla sicurezza la Circolare sopra menzionata precisa che “i carri allegorici installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità.”. A tale proposito la circolare fa riferimento all’applicazione analogica dell’articolo 141-bis del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., ove si prevede la presentazione di una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza. La circolare inoltre indica che, se le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, sono capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005). Viene comunque escluso che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante riconducibili per tipologia alle attività di cui all’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e quindi assoggettabili alle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007.
La circolare inoltre ricorda che le sfilate dei carri possono assumere il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ove si svolgano in “..luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, come indicato dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996. Non è invece necessaria la verifica della Commissione di Vigilanza quando la manifestazione viene effettuata in luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico. In quest’ultimo caso, ai sensi del Titolo IX della regola tecnica allegata al decreto, oltre a quanto già ricordato per i carri allegorici, “…è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.”. La circolare ricorda inoltre che, per stabilire la capienza o il massimo affollamento delle suddette aree pubbliche in occasione delle suddette sfilate di carri allegorici “...si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi.”. Al riguardo la circolare precisa che se la capienza è superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente è quella provinciale (vedi D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Nel caso sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone , deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco. Alla luce infine delle ultime circolari del Ministero dell’Interno in materia di safety e di security, emanate dopo l’incidente di Torino, in considerazione dell’elevato numero dei partecipanti a simili manifestazioni, si ritiene necessario effettuare una preliminare valutazione del rischio potenziale, in relazione all’ampiezza del luogo utilizzato, nonché alla presenza di adeguate vie di fuga, che dovranno risultare sgombre ed essere presidiate da personale adeguatamente formato (vedi addetti al controllo di cui al D.M. 06/10/2009). Tali verifiche dovranno costituire oggetto di un apposito piano di gestione delle emergenze e di evacuazione che dovrà essere sottoposto all’approvazione delle autorità preposte alla sicurezza e alla tutela dell’ordine pubblico.
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Risposta del dott. Marco Massavelli
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