Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiDal 30 giugno 2023 cessa lo smart working semplificato per lavoratori fragili.
Si chiede l’iter da seguire per proseguire anche dopo il 30 giugno 2023, e se la prestazione lavorativa deve essere effettuata in prevalenza in presenza.
Nello specifico, per i lavoratori fragili che lavorano in smart working, si chiede se, successivamente al 30 giugno 2023, la percentuale di lavoro da casa deve essere ridotta al 50% o possono continuare a lavorare a tempo pieno in smart working.
L’art. 9, comma 4-ter del D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, modificando l'articolo 1, comma 306, della Legge n. 197/2022, ha prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 (di cui all’art. 17, comma 2, D.L. n. 221/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 11/2022).
In particolare, fino al 30 giugno 2023, in deroga alla disciplina ordinaria, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti” senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, restando ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Attualmente non sono stati approvati interventi legislativi di proroga del termine del 30 giugno 2023 per i dipendenti fragili della pubblica amministrazione, sebbene siano stati presentati in Senato emendamenti al Decreto Lavoro; pertanto, a partire dal 1° luglio, se le ipotesi di proroga non troveranno conferma, il lavoro agile a beneficio dei lavoratori fragili rientrerà nei confini della disciplina ordinaria del lavoro a distanza, contenuta nella Legge n. 81 del 22 maggio 2017, nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 e nelle modifiche apportate dal D.Lgs. n.105/2022.
In linea generale, l’art. 18 della Legge n. 81/2017 definisce il lavoro agile una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”.
Il CCNL comparto Funzioni Locali, firmato il 16.11.2022, riprendendo la disposizione legale, all’art. 63, comma 2, specifica che il lavoro agile è disciplinato da ciascun Ente con proprio Regolamento, oltre ad accordo tra le parti.
In ogni caso, è previsto che la prestazione lavorativa venga eseguita “in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa”, comunque entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
La contrattazione collettiva, quindi, non definisce una percentuale minima di lavoro da svolgere in presenza e non specifica la ripartizione dell’attività lavorativa, tra presenza e da remoto; piuttosto, puntualizza che, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, “il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’ente che vengono trattate dal lavoratore stesso.”, (ex art. 63, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2019-21).
Per quanto riguarda la particolare condizione dei soggetti fragili, è utile ricordare che il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, all’art. 10, comma 1, prevede che “Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.”.
Disposizione quest’ultima ripresa anche dal CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, art. 64, comma 3: “l’amministrazione - previo confronto - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.”
Si ricorda, infine, che l’art. 4, comma 1 lett. b), del D.lgs. 105/2022, modificando l’art. 18, comma 3-bis, ha previsto la priorità d’accesso al lavoro agile per particolari categorie di lavoratori, tra cui lavoratrici e lavoratori con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992 o che siano caregivers (ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 205/2017).
In conclusione, stante l’attuale legislazione, si può sintetizzare che, successivamente al 30 giugno, su istanza del dipendente, le amministrazioni stipuleranno accordi di smart working di carattere volontario, in virtù dei Regolamenti interni, se presenti, facilitando, ove possibile, l’accesso al lavoro agile ai lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, e rispettando la priorità d’accesso di cui al D.lgs. 105/2022.
16 giugno 2023 Ylenia Daniele
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