Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Pietro Salomone
QuesitiStante le numerose modifiche normative che si sono susseguite dal 2019 (decreto sblocca cantieri) ad oggi, si chiede conferma che un Comune NON capoluogo di Provincia possa procedere autonomamente all'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 (NON PNRR né PNC) senza ricorrere ad una centrale di committenza, fino al 30/06/2023.
Si è possibile procedere ad affidare i lavori di importo superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 secondo le modalità del vecchio codice Dlgs 50/2016. A partire dal 01/07/2023, ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera c) del Dlgs 36/2023, è possibile affidare i lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.
Tali lavori possono essere affidati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Si ricorda che, in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
20 giugno 2023 Pietro Salomone
Per i clienti Halley: ricorrente QS 2646 n. 1259, sintomo n. 2717
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
ANAC – 12 maggio 2025 (Delibera n. 176 del 19 marzo 2025)
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Risposta dell'Avv. Simonetta Cipriani
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