Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 10 gennaio 2018, n. 90

Servizi Comunali Cause e liti
di Alberici Debora
02 Febbraio 2018

MASSIMA

La riproposizione in appello di «tutte le domande e le eccezioni, in rito ed in merito, sollevate nel giudizio di primo grado», assorbiti o non esaminati dal Tar, è onere che va assolto mediante richiamo specifico dei motivi già articolati con il ricorso di primo grado, così da consentire alle controparti di esercitare con pienezza il proprio diritto di difesa e, al giudice dell'appello, di avere il quadro chiaro del thema decidendum devoluto nel giudizio di secondo grado, sul quale egli è tenuto a pronunciarsi; di conseguenza un rinvio indeterminato alle censure assorbite ed agli atti di primo grado che le contenevano, privo della precisazione del loro contenuto, è inidoneo ad introdurre nel giudizio d'appello i motivi in tal modo (solo genericamente e/o ambiguamente) richiamati.

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