Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiSi chiede se una dipendente che ha usufruito del congedo di maternità, ora rientrata in servizio, mantenga la possibilità di fruire delle ferie residue dell'anno precedente entro e non oltre al primo semestre successivo (30 giugno) oppure abbia diritto ad una proroga.
In caso di proroga si chiede se debba essere richiesta dalla dipendente e concessa in forma scritta.
Il congedo per maternità implica una causa di non applicazione del termine del 30 giugno. Non occorre, quindi, nessuna specifica richiesta del lavoratore.
Occorre sempre, invece, che l’ente richieda formalmente la programmazione delle ferie, che è dovere del dipendente predisporre: in tale fase è da proporre un sistema di fruizione delle ferie residue in modo da esaurirle eliminandolo, con una vera e propria “offerta” di fruizione, ovviamente contemperata con le esigenze dell’ufficio. In tal modo si scongiura il rischio della creazione di un residuo irrecuperabile e di pretese successive e, anzi, è possibile far valere in ogni sede l’inadempimento del dipendente.
16 giugno 2023 Luigi Oliveri
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5996, sintomo n. 6106
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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