Una stazione appaltante può procedere all’affidamento di un contratto, in deroga all’evidenza pubblica, se il bene oggetto della fornitura è infungibile (parere funzione consultiva n. 24 del 24 maggio 2023)

ANAC – 16 giugno 2023

Servizi Comunali Gare

17 Giugno 2023

Autorità nazionale anticorruzione

Aeroporti regionali, non serve la gara aperta in assenza di mercato

Data:
16 giugno 2023

Non serve la gara aperta in assenza di mercato

Una stazione appaltante può procedere all’affidamento di un contratto mediante procedura negoziata senza bando, in deroga all’evidenza pubblica, se il bene oggetto della fornitura è infungibile. In tale condizione, infatti, per l’assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo in contrasto con il principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

Lo evidenzia l’Anac nel parere funzione consultiva n. 24 del 24 maggio 2023 relativo alla richiesta di una Camera di Commercio, titolare del 94,25% del capitale sociale della società di gestione dell’aeroporto del capoluogo regionale, su un progetto di integrazione industriale tra le società di gestione di diversi aeroporti della Regione. 

Il parere richiesto ad Anac

All’Anac viene chiesto un parere sulla possibilità di sottoscrivere un aumento di capitale della holding che detiene partecipazioni nelle società di gestione di due grandi aeroporti regionali mediante conferimento delle azioni detenute dalla Camera di Commercio nella società di gestione dell’aeroporto del capoluogo. L’amministrazione chiede all’Autorità se l’operazione è conforme alla disciplina in tema di alienazione/acquisto di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche e di costituzione di società miste e all’unicità e infungibilità dell’operatore economico con il quale intende concludere la predetta operazione, che giustificherebbe la deroga al principio dell’evidenzia pubblica.

Anac ricorda che una deroga all’evidenza pubblica è contemplata anche nel decreto legislativo 175/2016, all’articolo 10, nel quale, dopo aver ribadito che “l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione”, aggiunge che “in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”.

L'intervento anche di Agcm

Inoltre, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha osservato che il decreto in questione “per la cessione delle partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede espressamente procedure che rispettino i princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Va osservato che la medesima norma ammette l’alienazione per assegnazione diretta solo per casi eccezionali, che l’Ente locale deve debitamente motivare dando “analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita”.

La deroga alla regola dell’evidenza pubblica per la vendita di partecipazioni ha dunque carattere eccezionale, tanto che l’Agcm ha aderito ad una interpretazione restrittiva della norma che la contempla, affermando che la cessione deve avvenire secondo procedure concorrenziali e aperte, al fine di valorizzare in modo più efficace i beni pubblici da alienare, in quanto patrimoni collettivi.
 
Anac evidenzia che competenze di verifica e controllo in questo caso sono previste in capo alle autorità indicate nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla specifica struttura presso il MEF. In relazione all’affidamento della gestione degli aeroporti, specifiche attribuzioni competono inoltre all’ENAC e al MIT.

Leggi il documento

Parere funzione consultiva n. 24 del 24 maggio 2023.pdf

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