Istruzioni sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Questo comune al 31/12/2017 vanta, nei confronti di una propria società in house, crediti pregressi di circa € 600.000,00 e l’andamento di detti residui attivi determina una percentuale di non riscosso di circa il 90%.
La suddetta società provvederà però a saldare tutto il residuo debito pregresso in data 28/02/2018 cioè prima dell’approvazione e della redazione del rendiconto 2017. E’ possibile considerare l’estinzione di tale credito al 31/12/2017 ai fini del calcolo dell’accantonamento del FCDE nell’avanzo di amministrazione 2017, diminuendo pertanto la base di calcolo effettiva sulla quale calcolare la percentuale di non riscossione?
Il rendiconto mostra le risultanze alla data del 31/12/2017 dell’anno solare e il calcolo del FCDE è da effettuarsi in relazione al rapporto tra residui attivi iniziali e riscosso in conto residui alla data del 31/12/2017. La media calcolata, infine, si applica al residuo conservato alla data del 31/12/2017, per cui al riscossione effettuata ad inizio 2018 non può portare benefici sul calcolo del FCDE a rendiconto.
Può invece mostrare benefici ai fini del calcolo del FCDE da applicare al bilancio di previsione in considerazione di quanto contenuto nell’esempio tecnico 5 del principio applicato 4/2 ove si precisa che nel calcolo del rapporto tra Accertamenti c/ competenza e Incassi c/competenza possano essere considerati anche le riscossioni effettuate nell’esercizio successivo in conto residui.
Dott. Vincenzo Cuzzola 31/01/2018
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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