Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede di conoscere l'iter per l'aggiornamento del PIAO esclusivamente nella sezione riguardante il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e il rapporto che c'è tra aggiornamento PTFP e rendiconto della gestione approvato dopo PIAO.
L’art. 6 del DL 80 del 2021, ha introdotto il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) accorpando in un unico documento diversi filoni programmatori. Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale è uno dei documenti programmatori confluiti nel PIAO. La norma istitutiva e i successivi decreti attuativi non hanno però soppresso la normativa di riferimento nella fattispecie l’art. 6 del Dlgs. 165/2001. L’art. 6 comma 2, recita: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.” Le risorse finanziare destinata all’attuazione del Piano sono un elemento centrale e conseguentemente qualora vi sia un cambiamento determinato da variazioni anche alla luce dell’approvazione del Rendiconto l’Ente può/deve prevedere un aggiornamento. L’aggiornamento deve essere coerente con le altre sezioni del PIAO e in particolare con la sezione Performance (così come previsto anche dal Dlgs 165/2001 art. 6 comma 2). Le possibilità per l’Ente possono essere esemplificate in due percorsi:
La seconda scelta appare allo scrivente più coerente con il fine ultimo del PIAO ma soprattutto rende di più facile lettura la documentazione all’utente esterno che voglia consultare i documenti programmatori dell’Ente.
9 giugno 2023 Angelo M. Savazzi
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