Scuola, il Dl PNRR è legge. Approvate definitivamente nuove misure per l'anno scolastico 2025/2026
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn riferimento ad un dipendente dell’Ente A, in qualità di agente di polizia locale, tenuto conto che tale dipendente ha vinto un concorso presso un altro comune (Ente B) sempre in polizia locale, si chiede se il dipendente deve effettuare nuovamente il periodo di prova, considerato che l'ha già superato presso l’Ente A.
La disciplina in tema di periodo di prova è attualmente recata dall’art. 25 del CCNL 2022 in base al quale, i dipendenti possono essere esonerati dal periodo di prova nelle seguenti ipotesi:
- con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.;
- con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.lgs. 165/2001
In tali casi, qualora non venga previsto il periodo di prova, i dipendenti non possono godere della tutela della conservazione del posto, che è riservata al dipendente vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria presso altro ente o amministrazione “durante il periodo di prova”. Tuttavia – come evidenziato nel parere Aran CFL198 – il dipendente può sempre negare il consenso all’esonero del periodo di prova e svolgere regolarmente lo stesso, beneficiando conseguentemente del diritto alla conservazione del posto.
8 giugno 2023 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5961, sintomo n. 6071
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
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