Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
12 Giugno 2023

Con decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato modificato il Codice della Strada con l'introduzione del nuovo articolo 188-bis "Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni" con competenza del Comune di residenza per il rilascio dei contrassegni.

La concreta attuazione della disposizione normativa è subordinata all'approvazione di specifiche tecniche (con riferimento alla segnaletica verticale ed orizzontale applicabile, alle modalità di rilascio del contrassegno da parte del Comune, all'utilizzo del contrassegno ed alle caratteristiche con il fac-simile del contrassegno). Tali specifiche sono previste nel Regolamento di esecuzione del CdS (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495) che dovrà essere debitamente modificato.

Pertanto vi formulo i seguenti quesiti:

fino alla definizione degli elementi sopraindicati le sanzioni introdotte non sono concretamente applicabili?

Il regolamento, a cui rimanda l'art. 188-bis comma 2, per la definizione delle specifiche tecniche suindicate è il Regolamento di esecuzione del CdS (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495)?

Risposta

Premesso che la segnaletica orizzontale e verticale è stata definita dal D.M. 7 aprile 2022, per cui gli stalli possono essere realizzati, applicando la relativa sanzione nei confronti dei veicoli privi di c.d. permesso rosa, si può concordare, almeno in parte, in relazione a quanto indicato nel quesito sulla necessità di modificare il regolamento di esecuzione del c.d.s. per prevedere le caratteristiche fisiche e di rilascio del contrassegno.

La modifica del regolamento di esecuzione del c.d.s. dovrebbe servire semplicemente per definire il c.d. permesso rosa con validità su tutto il territorio nazionale.

Nonostante chi scrive sia dell’idea che il c.d. permesso rosa sia rilasciabile già ora, con validità nazionale, per consentire la sosta nei c.d. stalli rosa, ai soggetti titolati dalla norma del codice della strada, nell’ottica di rendere un servizio nei confronti della cittadinanza tutta, soprattutto nel caso in cui lo stallo rosa sia presente davanti ad un ospedale che copra un bacino di utenza di vari Comuni,  la dottrina maggioritaria e la prassi operativa dei Comuni ha scelto invece la strada, comunque condivisibile, dell’adozione di un regolamento comunale che individui le regole per il rilascio del permesso rosa e individui un fac simile di permesso, chiaramente valido esclusivamente nel territorio del Comune che lo ha rilasciato. Inoltre tali Comuni riconoscono il diritto di sostare nei c.d. stalli rosa realizzati, a norma del D.M. 7 aprile 2022 esclusivamente ai titolari dei permessi rosa dallo stesso Comune rilasciati.

Sicuramente rimane legittima la sanzione nei confronti dei veicoli che non esibiscono alcun permesso....lascia invece perplessi l’applicazione della sanzione prevista dal codice della strada nei confronti di veicoli che esibiscano un permesso rosa rilasciato da altro Comune.

8 giugno 20230             Marco Massavelli

 

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