A seguito dell'orientamento del Tavolo Tecnico citato nel quesito, per gli enti che nella "Sezione 1- Entrate" della certificazione presentino un valore positivo al rigo “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)”, l'importo che verrà computato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai fini della regolazione definitiva sarà considerato al netto di detto valore positivo (regolazione per la quale uno specifico decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31 ottobre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge di bilancio 2023, dovrà definire criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese).
Conseguentemente, per determinare l’avanzo da vincolare ai fini della restituzione delle risorse allo Stato, occorrerà riferirsi al saldo della sola “Sezione 2 - Spese”, saldo che, in termini di utilizzo delle risorse statali, è più favorevole agli enti, in quanto gli stessi dovranno restituire allo Stato una minore somma non utilizzata (e quindi vincolare a tal fine meno avanzo), poiché ai fini dell’utilizzo delle risorse assegnate non si tiene più conto delle maggiori entrate risultanti dalla certificazione, che altrimenti andrebbero a migliorare il saldo complessivo della stessa.
Per quanto concerne la specifica fattispecie delle maggiori entrate rilevate per canone unico patrimoniale (ex TOSAP) per un importo superiore allo specifico ristoro ottenuto, e la conseguente quantificazione dell'avanzo da vincolare con il rendiconto 2022, si richiamano le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con le FAQ n. 38 dell'8 aprile 2021 e n. 48 del 13 aprile 2022, con le quali è stato precisato che:
- le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU e alla TOSAP-COSAP per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del d.l. n. 34/2020 (FAQ n. 38);
- laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP sono stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge” (FAQ n. 48).
Pertanto, ricorrendo i cennati presupposti, l'Ente dovrà provvedere alla rettifica della composizione del risultato di amministrazione, includendo nell'allegato a/2 tra i "Vincoli di legge" l'importo della quota di risorse del "Fondone" da restituire unitamente all'importo della eccedenza dei ristori ricevuti per IMU e TOSAP-COSAP.
8 giugno 2023 Ennio Braccioni
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