Fattura per sponsorizzazione tecnica

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
10 Giugno 2023

In seguito a sponsorizzazione tecnica questo comune ha emesso una fattura di vendita sulla quale andrà a versare l'iva all' erario. La controparte ci ha fornito una prestazione per la quale non riceverà alcun corrispettivo e pertanto si procederà alla compensazione entrata/spesa. La ditta dovrà emettere la fattura senza split o con split? (In questo secondo caso il comune verserebbe l'iva due volte all' erario....)

Risposta

La fattispecie prospettata configura una permuta di prestazioni di servizi che, correttamente, devono essere autonomamente fatturate. La fattura emessa nei confronti del comune non dovrà essere assoggettata al regime dello split payment ex art. 17-ter, DPR 633/72 in quanto la ratio di tale disposizione (trattenere da parte dell’EEPP la provvista dell’IVA e versarla all’erario in vece dell’altro soggetto prestatore del servizio) viene meno nel caso non ci sia un pagamento da effettuarsi da parte della PA; in tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2017 facendo riferimento alle ipotesi di permute o di compensazioni dei pagamenti: “Con riguardo alle fattispecie escluse dalla scissione di pagamenti la citata circolare n. 15/E del 2015 ha, altresì, precisato che la disciplina della scissione dei pagamenti non è applicabile alle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Tale deroga si giustifica in quanto l’applicazione della scissione dei pagamenti nelle predette ipotesi comporterebbe l’onere per il fornitore, che ha già nella propria disponibilità l’Iva relativa all’operazione resa, di riversare tale importo al cessionario/committente. Quest’ultimo, a sua volta, dovrebbe versare tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento, oltre a costituire un aggravio degli adempimenti, sarebbe contrastante con la stessa ratio della scissione dei pagamenti che, come è noto, intende contrastare il rischio di inadempimento dell’obbligo di versamento all’Erario dell’IVA a debito da parte dei fornitori. … Le medesime esigenze di semplificazione fanno ritenere, inoltre, che la scissione dei pagamenti non sia applicabile ai rapporti tra fornitori e PA e Società che siano riconducibili nell’ambito di operazioni permutative di cui all’art. 11 del DPR n. 633 del 1972 secondo cui “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”. In tali ipotesi, nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano essere valorizzate separatamente ai fini della disciplina IVA, si è del parere che la disciplina della scissione dei pagamenti non sia conciliabile con il negozio permutativo in ragione delle peculiarità e della disciplina speciale che lo caratterizzano, e ciò avendo a riguardo il disposto dell’art. 1552 del Codice Civile.

Per le suesposte ragioni, si ritiene che le operazioni permutative siano da escludere dall’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, rilevando, ai fini del meccanismo in parola, solo gli eventuali conguagli.

7 giugno 2023               Fabio Bertuccioli

 

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