MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn Segretario Comunale che effettua rientri in un comune per il 66% dell'orario totale a disposizione e che contemporaneamente raggiunge il 100% degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale, ha diritto al 66% del 100% della corresponsione degli obiettivi raggiunti in quell'Ente oppure al 100% del valore totale degli obiettivi stessi?
L’art.42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01, definisce la retribuzione di risultato come il compenso annuale, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti. La retribuzione di risultato effettivamente spettante dipende dalla valutazione individuale e dai livelli premiali definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione. Tale retribuzione è, quindi, legata ai risultati conseguiti e non al tempo di lavoro. In base all’art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, confermato dall’art. 111 del CCNL 17.12.2020, al suddetto personale spetta una retribuzione di risultato non superiore al 10% del monte salari relativo al segretario nell’anno di riferimento. L’orientamento applicativo ARAN SEG_046 dell’11.10.2016 nella nozione di monte salari rientrano tutte le somme corrisposte nel corso dell’anno di riferimento a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.).
La retribuzione di risultato pur non essendo direttamente correlata al tempo di lavoro può risultarne condizionata dall’entità delle risorse che gli enti destinano a tale specifica finalità, non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
Quindi una volta determinata l’entità delle risorse destinate a tale istituto, l’effettiva erogazione dipende dalla valutazione della performance individuale effettuata sulla base del sistema adottato da ciascun ente, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 che dovrà declinare le direttrici valutative indicate dall’art. 9 del medesimo decreto.
5 giugno 2023 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5938, sintomo n. 6048
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 26 maggio 2025
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