Retribuzione di risultato segretario comunale

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
08 Giugno 2023

Un Segretario Comunale che effettua rientri in un comune per il 66% dell'orario totale a disposizione e che contemporaneamente raggiunge il 100% degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale, ha diritto al 66% del 100% della corresponsione degli obiettivi raggiunti in quell'Ente oppure al 100% del valore totale degli obiettivi stessi?

Risposta

L’art.42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01, definisce la retribuzione di risultato come il compenso annuale, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti. La retribuzione di risultato effettivamente spettante dipende dalla valutazione individuale e dai livelli premiali definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione. Tale retribuzione è, quindi, legata ai risultati conseguiti e non al tempo di lavoro. In base all’art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, confermato dall’art. 111 del CCNL 17.12.2020, al suddetto personale spetta una retribuzione di risultato non superiore al 10% del monte salari relativo al segretario nell’anno di riferimento. L’orientamento applicativo ARAN SEG_046 dell’11.10.2016 nella nozione di monte salari rientrano tutte le somme corrisposte nel corso dell’anno di riferimento a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.).

La retribuzione di risultato pur non essendo direttamente correlata al tempo di lavoro può risultarne condizionata dall’entità delle risorse che gli enti destinano a tale specifica finalità, non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

Quindi una volta determinata l’entità delle risorse destinate a tale istituto, l’effettiva erogazione dipende dalla valutazione della performance individuale effettuata sulla base del sistema adottato da ciascun ente, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 che dovrà declinare le direttrici valutative indicate dall’art. 9 del medesimo decreto.

5 giugno 2023               Angelo M. Savazzi

 

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