Incompatibilità per l'assessore che non ha predisposto l'accatastamento del suo fabbricato

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Giugno 2023

Da un controllo edilizio risulta che un assessore comunale non ha predisposto l'accatastamento del suo fabbricato ricadente nel territorio comunale dove lo stesso esercita la funzione di assessore e dove risiede con il suo nucleo familiare. Si chiede se questa situazione possa configurarsi come causa di incompatibilità per l'assessore.

Risposta

Nel caso specifico, allo stato attuale, non sussiste alcuna situazione d’incompatibilità a norma del TUOEL d.lgs. n. 267/2000 atteso che le cause ivi previste costituiscono un numero chiuso e tipizzato, non ammettendosi interpretazioni estensive che lederebbero i diritti di elettorato passivo costituzionalmente garantiti. In tale senso il Min. Interno nella prassi seguita alla luce degli indirizzi giurisprudenziali evidenzia che il diritto di elettorato passivo, quale diritto fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 della Costituzione, può essere esclusivamente disciplinato dalla legge che può limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali; pertanto, essendo le disposizioni normative in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di stretta interpretazione ed applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica (Corte Cost. 44/1997; Cass. Civ. sez. I n. 28504/2011).

Solo ove segua alla situazione in atto una eventuale lite a causa di contenzioso tra l’Ente civico e l’amministratore, potrà configurarsi la causa d’incompatibilità per lite pendente a norma dell’art. 63 comma 1 n. 4 del Tuel, laddove, in particolare l’amministratore diventi parte processuale nel senso  di parte che, a seguito del compimento di determinati atti processuali (proposizione della domanda, costituzione del processo), assume la qualità e la conseguente titolarità di una serie di poteri e facoltà processuali. La “lite” deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti che devono risultare contrapposte. Per “lite pendente”, quindi, deve intendersi la pendenza di una controversia giudiziaria e non risulta sufficiente la mera constatazione dell’esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale siano coinvolti, attivamente o passivamente, l’eletto o l’ente ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l’esigenza di evitare che il conflitto di interessi, che ha determinato la lite, possa orientare le scelte dell’eletto in pregiudizio per l’ente o, comunque, possa ingenerare all’esterno, sospetti a riguardo (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10335 del 28.07.2001). Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il Comune non sono, infine, sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza che esaurisce, ex se, il presupposto dell’incompatibilità che continuerà a perdurare per tutta la durata del contenzioso in essere indipendentemente dai possibili e futuri sviluppi processuali (Cass. Civ. sez. I n. 1666 del 1991). 

5 giugno 2023               Eugenio De Carlo         

 

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