Cause di ineleggibilità o incandidabilità

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
06 Giugno 2023

Vorrei sapere se la seguente ipotesi rientra tra le cause di ineleggibilità o incandidabilità. Il comune fa parte dell'Unione montana (ex comunità montana) di cui da statuto ha di diritto la Vice Presidenza. Un cittadino che è dipendente, nonché responsabile Suap, di predetta Unione Montana, si è candidato alla carica di consigliere comunale nel comune che fa parte dell’Unione ed è stato eletto.

Chiedo con il presente quesito se sussistono cause di ineleggibilità o incandidabilità, dato che l'ente per cui lavora è un ente che di fatto è controllato dal comune nel quale si è candidato, per diritto da statuto ne ha la vice presidenza.

Risposta

Con parere del 14 aprile 2014 il Min. Interno ha evidenziato che il legislatore ha delineato l'istituto dell'unione di comuni, disciplinandolo nei suoi elementi essenziali e inderogabili e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'unione medesima la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione. In particolare, l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce che “Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati da amministratori in carica dei comuni associati (omissis). Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni comune”. Tale previsione normativa persegue l'intento di consolidare l'appartenenza dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.

Il successivo comma 4 stabilisce che “L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori (omissis)”.

In base a tale ultimo richiamo, le norme di cui all’art. 63 TUOEL, in quanto compatibili e non derogate nei termini sopra indicati, devono ritenersi applicabili anche in materia di unioni di comuni.

Ciò premesso, deve rammentarsi che costituisce ius receptum il principio in virtù del quale le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità, sostanziandosi in una limitazione al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, sono di stretta interpretazione e, come tali, non sono suscettibili di applicazione analogica, ma soltanto di interpretazione estensiva, nel rispetto del canone della ragionevolezza (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).

In questo senso, il Min. Interno con parere del 23 maggio 2014 ha ritenuto che l'ipotesi prevista dall'art. 63, comma 1, n.7 TUOEL si riferisce ai dipendenti del comune e provincia per i rispettivi consigli, per cui va escluso il delinearsi di una causa di incompatibilità nei confronti di un amministratore di ente locale, che sia dipendente di un altro ente, entrambi facenti parte di un'unione di comuni e che assuma la gestione di un servizio associato, mentre potrebbe, in ipotesi, delineare l'incompatibilità di che trattasi nell'eventualità in cui un medesimo soggetto sia dipendente dell'unione di comuni e, nel contempo, componente degli organi di governo della stessa, situazione quest’ultima che, evidentemente, non ricorre nel caso di specie.

In ogni caso, gli organi unionali, nell’ambito della propria autonomia, potranno sempre regolare la fattispecie in questione e altre ipotetiche, al fine di escludere eventuali situazioni di conflitto, bilanciandole con quelle di rappresentatività degli enti partecipanti, nei limiti di compatibilità di principio anzidetti.

31 maggio 2023            Eugenio De Carlo

 

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