Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiIl Tribunale ha trasmesso a questo ufficio, per le relative annotazioni, una sentenza di divorzio pubblicata e depositata nel mese di Febbraio 2022, passata in giudicato e trasmessa a questo ente nel mese di Settembre 2022. Il marito è però deceduto nel mese di Maggio 2022, quindi successivamente all’emanazione della sentenza ma precedentemente al suo passaggio in giudicato.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto anche della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (la quale afferma che la morte di uno dei coniugi non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l'effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato) si chiede se l’ente debba procedere alle annotazioni e come considerare lo stato civile dei coniugi.
La sentenza della Corte di Cassazione richiamata viene riportata anche dal Massimario del Ministero dell’Interno (pag.140 edizione 2012), togliendo, pertanto, ogni dubbio interpretativo: “La morte di uno dei coniugi, come causa autonoma dello scioglimento del matrimonio, è un evento che opera di per sé, automaticamente, dal giorno del decesso: la sentenza di divorzio, che non sia ancora passata in giudicato e che perciò allo stato non può produrre effetti, a maggior ragione non può produrne quando già il matrimonio si sia sciolto per una causa diversa dalla sentenza. Pertanto, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso di giudizio di divorzio, comporta il venire meno della materia nel contendere travolgendo ogni pronuncia precedentemente emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. Civile Sez. I 28/10/1976 n. 3949).”
Nel caso esposto nel quesito, dunque, il matrimonio dovrà essere considerato sciolto per morte, in quanto il decesso del coniuge è avvenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, facendo venire meno la possibilità di proporre appello.
Di conseguenza la sentenza trasmessa non può essere annotata, né tanto meno può essere corretto lo stato civile di “coniugato” nell’atto di morte dello stesso.
La sentenza di divorzio dovrà essere restituita al Tribunale con una nota nella quale si certificherà la morte del marito in data precedente al passaggio in giudicato e con un richiamo alla predetta sentenza della Corte di Cassazione.
31 Maggio 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2753, sintomo n. 2784
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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