Finanziamento spese per incarichi a personale in quiescenza per lo svolgimento di attività PNRR

Risposta del Dott. Paolo Dolci

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In riferimento alla possibilità di attribuire incarichi a tempo determinato connessi allo svolgimento attività PNRR, si chiede se il finanziamento per incarichi a personale in quiescenza per tali finalità, possa essere stanziato nel bilancio di previsione dell'ente o se altrimenti debba essere previsto esclusivamente nell'ambito del quadro economico del progetto finanziato dal PNRR.

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Risposta

L’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e vieta di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi. Gli incarichi e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

L’articolo 10, del d.l. 36/2022, fino al 31 dicembre 2026 prevede, in deroga ai divieti del d.l. 95/2012, che gli enti titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza possano conferire tali incarichi nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente. L’unico ulteriore limite riguarda gli incarichi di responsabili unici del procedimento (RUP) che possono essere conferiti soltanto per particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio, e comunque soltanto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.

Le risorse vanno, quindi, stanziate nel bilancio di previsione dell’ente, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, non essendo richiesto l’inserimento di tali spese nei quadri economici del PNRR.

29 maggio 2023            Paolo Dolci   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5910, sintomo n. 6020


Scritto il 30/05/2023 , da Dolci Paolo

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