Certificazione COVID e avanzo vincolato

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

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CERTIFICAZIONE COVID E AVANZO VINCOLATO: non essendo noti i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese ai fini dell'eventuale regolazione dei rapporti finanziari (l'art. 1 c. 785 della legge di bilancio n. 197/2022 prevede che il decreto sarà adottato entro il 31/10/2023), si chiede cosa sia corretto vincolare nell'avanzo di amministrazione, e più precisamente: l'importo massimo da vincolare corrisponde alle risorse trasferite al Comune (fondone COVID 2020 e 2021, contributo per garantire la continuità dei servizi 2022, ristori specifici di entrata e di spesa 2020 2021 2022) non utilizzati nel periodo, oppure bisogna tenere conto anche delle maggiori entrate e delle minori spese che risultano dalle certificazioni?

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Risposta

Alla luce del comunicato del Tavolo Tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del d.l. n. 34/2020, per i soli comuni che nella certificazione presentino un valore positivo al rigo "Totale minori/maggiori entrate derivanti dal Covid-19 al netto dei ristori" (C), l'importo che a ottobre 2023 verrà computato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai fini della regolazione definitiva sarà considerato al netto di detto valore positivo.

In generale l'importo da vincolare nel risultato di amministrazione ai fini della successiva restituzione è dato dalla quota di risorse complessivamente trasferite ma non utilizzate (impegnate) entro il 31 dicembre 2022, come risulta dalla relativa certificazione; considerando però che il saldo della certificazione viene determinato tenendo conto, tra l'altro, delle minori/maggiori entrate e delle minori e maggiori spese derivanti da Covid-19, e poiché ai fini dei futuri conguagli e/o restituzioni non verrà computato l'importo della maggiori entrate di cui al citato rigo (C) nel caso in cui quest'ultimo risulti positivo, l'importo da vincolare nel risultato di amministrazione dovrà essere determinato al netto di tali maggiori entrate; non dovrà invece essere effettuata alcuna riduzione da parte degli enti che nel citato rigo (C) espongano un valore negativo.

25 maggio 2023            Ennio Braccioni

 

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Scritto il 29/05/2023 , da Braccioni Ennio

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