Pubblicità degli atti trascritti ai sensi dell’articolo 19 del dPR 3 novembre 2000, n. 396

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti

Nel 2019 ho trascritto su richiesta degli interessati l'atto di matrimonio celebrato in Albania tra due cittadini albanesi residenti.

Ora si presenta il marito a chiedere l'estratto di matrimonio per il notaio al fine della separazione dei beni. Abbiamo fornito la copia integrale, spiegando che non è possibile rilasciare l'estratto e che sarà annotata la separazione dei beni, annotazione che risulterà sempre da copia integrale. Il notaio afferma invece che sia possibile rilasciare l’estratto, fornendo uno studio della Fondazione Italiana del Notariato “Le convenzioni matrimoniali provenienti dall’estero” che richiama la pronuncia del Tribunale di Venezia (Decreto n. 470 del 2006).

Si chiede pertanto un parere in merito a quanto sostenuto dal professionista.

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Risposta

L’articolo 19 comma 1 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all’estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.”

Il successivo comma 3 riporta “L’ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell’atto trascritto a richiesta degli interessati”, lasciando chiaramente intendere che questa indicazione deve costituire un limite al rilascio di estratti e certificati e che siamo in presenza di una disciplina speciale nei confronti della quale non trovano applicazione, se non in maniera marginale, i principi della pubblicità degli atti che attengono ai registri di stato civile ed ai quali deve essere improntata l’attività dell’ufficiale dello stato civile.

La circolare Miacel n. 2 del 26 marzo 2001 ha ulteriormente delineato l’ambito di applicazione della disposizione in esame, dapprima con il ribadire che “si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all’estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia” e, di seguito, con l’affermare che “tali trascrizioni sono meramente riproduttive” ed “hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all’estero”.

Successivamente il Ministero dell’interno ha emanato la circolare n. 22 del 3 agosto 2011 nella quale, dopo aver riportato il parere del Consiglio di Stato (Sez. I, decisione n. 1732 del 12 luglio 2011), ha precisato che “... gli ufficiali di stato civile dovranno dare corso alle richieste di annotazione, sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi. Inoltre, come indicato dall’Alto Consesso, le copie integrali dell’atto di matrimonio riportante detta annotazione potranno essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell’atto”.

Ricordando che, come previsto dall’articolo 9 comma 1 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a dare esecuzione al nuovo orientamento e che dovranno applicare le direttive impartite dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 22-2011, si conferma che la pubblicità degli atti trascritti ai sensi dell’articolo 19 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, può avvenire esclusivamente tramite il rilascio per copia integrale.

23 Maggio 2023            Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2741, sintomo n. 2773


Scritto il 25/05/2023 , da Dallatomasina Andrea

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