Obbligatorietà isolamento termico a cappotto per rilascio abitabilità abitazione civile

Quesiti
di Petrulli Mario
30 Gennaio 2018

Si chiede di conoscere se, ai fini del rilascio dell'abitabilità per una civile abitazione di nuova costruzione, le vigenti normative in materia impongano l'acquisizione della attestazione energetica (a.p.e.) o di altra documentazione che asseveri che l'abitazione risulta di particolari isolamenti termici (quali cappotto esterno o similari).

Risposta

Secondo quanto previsto dall’art. 24 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), il rispetto (anche) delle norme in materia di risparmio energetico ai fini dell’agibilità/abitabilità deve essere dichiarato tramite una segnalazione certificata da parte dell’interessato e corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Nella prassi, la dichiarazione di cui al punto e) contiene solitamente anche l’APE. Tale dichiarazione è, comunque, valida anche se l’APE non è allegato. Per quanto ovvio, il Comune può verificare il contenuto della dichiarazione: per tale motivo, la dichiarazione quasi sempre contiene anche l’APE e si facilita l’attività di controllo da parte dell’ufficio.

Nel caso specifico, perciò, l’ufficio tecnico dovrà prestare particolare attenzione ai documenti di cui ai punti a) ed e).

 

Avv. Mario Petrulli 28/01/2018

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