Dichiarazione di residenza e amministratore di sostegno

Quesiti
di Cucumile Pietro
30 Gennaio 2018

L'amministratore di sostegno può presentare dichiarazione di residenza in nome e per conto del beneficiario?

 

Risposta

La questione va analizzata da vari punti di vista.

 

Infatti, la legittimazione alla presentazione dell’istanza di mutamento di residenza spetta all'"assistito". Il soggetto con amministratore di sostegno ha piena capacità di agire, fatte salve le limitazioni eventualmente disposte dal Tribunale.

 

D’altro canto, l'amministratore di sostegno è una persona nominata con decreto dal Giudice tutelare che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

 

Ovviamente, ove sussista la concorde manifestazione di volontà dell'interessato il problema non si pone. L'amministratore di sostegno, infatti, potrebbe preparare i moduli occorrenti per farli controfirmare all'interessato per accettazione.

 

Qualora l'interessato non concordi, occorre inoltrare una istanza di autorizzazione al giudice tutelare competente per territorio (si faccia attenzione che un cambio di residenza potrebbe anche comportare una modifica della nomina ad amministratore di sostegno) qualora questa non risulti da atti precedenti e l'amministrazione debba verificarne la sussistenza.

 

Inoltre, considerato che la residenza non è "elettiva" ovvero non la si può scegliere dove si voglia ma deve corrispondere alla dimora abituale del soggetto interessato, allora l'amministratore di sostegno, anche contro la volontà dell'assistito, potrebbe inviare una segnalazione al Comune di nuova residenza ed a quello attuale per rappresentare che il soggetto, di fatto, abbia cambiato residenza e, di conseguenza, i due Comuni procederanno a cancellazione/iscrizione secondo le norme del regolamento anagrafico.

 

Ciò detto, il Tribunale di Varese, con sentenza del 30 aprile 2012, ha stabilito che, pur non essendovi espresso richiamo all'art. 371 c.c. che prevede in capo al giudice tutelare il potere di decidere la collocazione dell'incapace, si può ritenere che nell'impianto normativo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno vi sia un potere/dovere di cura in cui si inscrive anche il collocamento protettivo in una comunità di assistenza e di cura, ovvero anche il mutamento della residenza.

 

Orbene, l'amministratore di sostegno assolve unicamente ai compiti che gli sono stati attribuiti dal giudice tutelare con il decreto di nomina il quale, di solito, riporta la facoltà di presentare istanze alla pubblica Amministrazione.

 

Si ricordi, però, che la dichiarazione di trasferimento della residenza non è proprio un'istanza bensì una dichiarazione concernente una situazione di fatto; quindi, fatta salva un’espressa attribuzione nel decreto di nomina di funzioni in questo ambito, l'amministratore di sostegno non si ritiene legittimato ad intervenire nei procedimenti anagrafici, nei quali agisce una persona capace.

 

Dott. Pietro Cucumile 26/01/2018

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