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INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Approfondimento di Ambrogio Fichera
Regione Umbria. Modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio
Ambrogio Fichera
Con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20, la Regione Umbria ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10/2014 con la quale è stato adottato il Testo unico in materia di Commercio.
Le novità più significative sono costituite dalle seguenti:
a) autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;
e) materiali per l'edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici;
g) attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;
h) mobili.
Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile alla suddetta tipologia di esercizio la superficie di vendita è calcolata nel modo seguente:
Inoltre, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 2 del 10/01/2018 - Serie Generale è stato pubblicato il Regolamento regionale 08/01/2018, n. 1, recante “Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e dell'articolo 10-bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).”. In applicazione del suddetto regolamento i Comuni sono tenuti ad adottare l’atto di programmazione di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 10/2014 entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale medesimo. Decorsi I suddetti 180 giorni e fino all’adozione del suddetto atto di programmazione comunale, non si possono rilasciare autorizzazioni per grandi strutture di vendita e medie styrutture di vendita di tipologia M3. Con il suddetto strumento di programmazione I comuni disciplinano le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
L’articolo 2 del Regolamento indica i criteri a cui si deve ispirare l’atto di programmazione comunale, favorendo in particolare:
a) l'utilizzazione del territorio, secondo criteri di sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
b) la promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio dell'impatto ambientale;
c) l'integrazione e la riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;
d) l'equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), così da garantire ai consumatori la disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio comunale articolata secondo le differenti tipologie di attività;
e) l'utilizzo e/o il miglioramento delle modalità di trasporto dell'area interessata tenuto conto del sistema di trasporto pubblico integrato.
Per quanto attiene alla localizzazione delle medie strutture di vendita superiori di tipologia M3 e delle grandi strutture di vendita, il regolamento regionale stabilisce che le aree idonee agli insediamenti debbono essere individuate:
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
INPS – 5 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
ANCI – 29 maggio 2025
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
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