Regione Umbria. Modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio

Servizi Comunali Attività commerciali Attività commerciali
di Fichera Ambrogio
30 Gennaio 2018

Approfondimento di Ambrogio Fichera                                                                                                                                                                

Regione Umbria. Modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio

 

Ambrogio Fichera

 

Con legge regionale 28 dicembre 2017, n.  20, la Regione Umbria ha  apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10/2014 con la quale è stato adottato il Testo unico in materia di Commercio.

Le novità più significative sono costituite dalle seguenti:

  • abrogazione delle Disposizioni relative alla banca dati regionale SUAPE contenute nel comma
    3 dell’articolo 3,
  • abrogazione del comma 3 dell’articolo 8 riferito agli interventi formativi previsti per il settore del
    commercio al dettaglio del settore merceologico non alimentare,
  • intruduzione, con l’articolo 10-bis di un obbligo di corresponsione al Comune competente di
    un onere aggiuntivo per gli interventi relativi alle grandi strtture di vendita, al fine di perseguire obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale,
  • introduzione, con l’articolo 30-bis, di una nuova tipologia di attività costituita dagli esercizi
    specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita. A tale proposito nella definizione rientrano gli esercizi che effettuano in modo esclusivo o prevalente (quando almeno l’ottanta per cento  della superficie di vendita è destinata a tale tipologia) la vendita dei seguenti prodotti e dei relative complementi:
     

a)  autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti, relativi accessori e parti di ricambio;

b)  legnami;

c)  combustibili;

d)  macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il commercio e l'artigianato;

e)  materiali per l'edilizia e ferramenta;

f)  materiali termoidraulici;

g)  attrezzature e macchinari per lo sport o il fitness;

h)  mobili.

 

Al fine di determinare il regime abilitativo applicabile alla suddetta tipologia di esercizio la superficie di vendita è calcolata nel modo seguente:

 

  1. nella misura di un ottavo della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, qualora la stessa non superi le dimensioni di una media struttura superiore M3;
    b)  nella misura di due terzi della superficie commerciale complessivamente utilizzata per la vendita, per la parte eccedente il limite di cui al precedente punto a);
    c)  la restante superficie utile è considerata ai fini urbanistici quale magazzino o deposito.
     
    Viene infine specificato che, in caso di cessione, affitto o subentro a qualsiasi titolo, se l’attività esercitata non riguarda più in modo prevalente la vendita delle merci sopra elencate trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie e grandi strutture di vendita con obbligo di adeguamento alla disciplina generale.

 

Inoltre, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 2 del 10/01/2018 - Serie Generale è  stato pubblicato il Regolamento regionale 08/01/2018, n. 1, recante “Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e dell'articolo 10-bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).”. In applicazione del suddetto regolamento i Comuni sono tenuti ad adottare l’atto di programmazione di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 10/2014 entro 180 giorni  dall’entrata in vigore del regolamento regionale medesimo. Decorsi I suddetti 180 giorni e fino all’adozione del suddetto atto di programmazione comunale, non si possono rilasciare autorizzazioni per grandi strutture di vendita e medie styrutture di vendita di tipologia M3. Con il suddetto strumento di programmazione I comuni disciplinano le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio. Tale atto di programmazione tiene conto, altresì, delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

L’articolo 2 del Regolamento indica i criteri a cui si deve ispirare l’atto di programmazione comunale, favorendo in particolare:

a) l'utilizzazione del territorio, secondo criteri di sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

b)  la promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio dell'impatto ambientale;

c)  l'integrazione e la riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;

d)  l'equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), così da garantire ai consumatori la disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio comunale articolata secondo le differenti tipologie di attività;

e)  l'utilizzo e/o il miglioramento delle modalità di trasporto dell'area interessata tenuto conto del sistema di trasporto pubblico integrato.

 

Per quanto attiene alla localizzazione delle medie strutture di vendita superiori di tipologia M3 e delle grandi strutture di vendita, il regolamento regionale stabilisce che le aree idonee agli insediamenti debbono essere individuate:

 

  1. in prossimità di stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;
  1. dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale.
    Inoltre, nell’individuazione delle suddette aree di localizzazione, I comuni:
     
  1. favoriscono l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree in cui le necessarie
    infrastrutture sono già presenti o sono individuate nello strumento urbanistico in modo da consentire la massima accessibilità con l'uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico locale e della modalità ciclo - pedonale, tenuto conto della vicinanza, in particolare, agli svincoli stradali ed autostradali;
    b)  favoriscono, ove possibile, il recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, nel rispetto delle caratteristiche storico - culturali nonché la riqualificazione urbanistica di aree degradate o sottoutilizzate;
    c)  assicurano la ottimale accessibilità da parte dell'utenza, al fine di ridurre la necessità di mobilità motorizzata privata.
     
    In tema della c.d. variante SUAPE, possibile in Umbria ai sensi della L.R. n. 1/2015, in deroga al D.P.R. 160/2010, il Consiglio comunale, in sede di approvazione, deve tenere conto dei seguenti elementi:
     
  2. dell'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o dell'eventuale
    inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'insediamento dell'attività commerciale;
    b)  dell'assenza di aree destinate all'insediamento di attività produttive da parte degli strumenti urbanistici ritenute comunque idonee ed equivalenti ai fini di possibili localizzazioni di attività commerciali in riferimento al progetto presentato;
    c)  della non configurabilità di area satura per l’insediamento di attività commerciali.
     
    Viene inoltre stabilito che, in sede di Conferenza di servizi per l’esame delle domande per M3 e grandi strutture di vendita, il Comune acquisisce preventivamente I pareri, obbligatori e vincolanti, degli Enti competenti in materia di salute ed ambiente’ pareri corredati dall’indicazione degli eventuali correttivi necessary alla mitigazione degli impatti generati dalla struttura.
     
    L’articolo 4 del Regolamento regionale introduce una serie di criteri per la viabilità e per le aree destinate a parcheggio, che debbono essere recepiti nell’analitico studo progettuale di sviluppo e di incidenza redatto dal proponente l’apertura ed allegato alla domanda di media struttura suiperiore M3 o di grande struttura di vendita.
     
    25 gennaio 2018

                                                                                          

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