Cauzione/garanzia di cui al comma 9 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 anche con pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiE' stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria per difformità al permesso di costruire a suo tempo rilasciato con pagamento del doppio del contributo del costo di costruire ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPR 380/2001. Il titolare ha pagato la prima rata della rateizzazione accordata, garantendo il rimanente con polizza. Per varie ragioni, non è stata fatta l'escussione e il titolare si è rifiutato di pagare la quota rimanente pur dopo diversi solleciti.
Si chiede se a fronte della mancata oblazione, il permesso di costruire è da intendersi nullo o annullabile o se l'UT deve limitarsi a far iscrivere a ruolo la somma. Inoltre, qualora la risposta fosse nel senso della nullità/annullabilità del permesso di costruire, come bisogna comportarsi di fronte ad un ulteriore PDC in sanatoria richiesto di recente in cui si dà per consolidato nella rappresentazione, l'avvenuta sanatoria delle opere?
Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 25 gennaio 2021, n. 730, “è ben vero che il rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 è subordinato al pagamento dell’oblazione e che gli effetti sananti ex art. 38 si producono con il pagamento della sanzione (art. 38 comma 2); tuttavia, la previsione di un sistema coattivo di riscossione, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 380/2001 in caso di inadempimento, evidenzia come la detta omissione semplicemente legittimi la riscossione coatta, senza determinare la decadenza dalla possibilità di adempiere, evento che andrebbe in contraddizione con la possibile esecuzione forzata sul credito”.
Di conseguenza, il mancato pagamento di parte del dovuto non incide sulla validità del titolo edilizio rilasciato in sanatoria, che non può essere considerato, per tale mancato pagamento, nullo né annullabile.
Sarà cura del Comune procedere alla riscossione della somma ancora dovuta tramite ruolo.
L’ulteriore permesso in sanatoria dovrà essere valutato dando per consolidato il precedente.
22 maggio 2023 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QU n. 287, sintomo n. 296
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: