Finanziamento contributo ad una associazione con avanzo di amministrazione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

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Posso finanziare con avanzo di amministrazione un contributo straordinario in parte corrente ad una associazione di cui peraltro fanno parte sindaco e alcuni consiglieri?

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Risposta

Posto che il riferimento all'avanzo di amministrazione deve intendersi riferito alla quota libera dell'avanzo, viene in evidenza l'articolo 187, comma 2, del TUEL, secondo il quale detta quota può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c)  per il finanziamento di spese di investimento; 

d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)  per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La elencazione suddetta rappresenta un tassativo ordine di priorità, per cui l’utilizzo dell’avanzo per una qualsiasi delle fattispecie ivi indicate richiede che quelle elencate in precedenza risultino soddisfatte; ritenendo che la spesa per la concessione di un contributo straordinario configuri, proprio per la sua straordinarietà, una spesa non ricorrente, e quindi a carattere non permanente (precedente lettera d), per poter legittimamente utilizzare la quota libera dell’avanzo per il finanziamento di una spesa di tal genere la corrispondente delibera di applicazione dell'avanzo dovrà esplicitamente dare atto della non sussistenza:

a) di debiti fuori bilancio;

b) della necessità di adottare misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

c) di spese di investimento da finanziare.

Inoltre, stante l'obbligo di provvedere, entro la data del 31 luglio, alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio a norma dell'articolo 193 del TUEL, l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo per finalità diverse dalla salvaguardia degli equilibri stessi potrà essere disposto soltanto una volta effettuata la suddetta verifica e sempre che alla data di effettivo utilizzo non sussistano né debiti fuori bilancio né la necessità di adottare, per assicurare gli equilibri del bilancio, misure ulteriori rispetto a quanto disposto in occasione della delibera consiliare di salvaguardia; si richiama altresì la necessità, prescritta dal comma 3-bis del ricordato articolo 187 del TUEL, che per disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato l'ente non deve trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL (mancato reintegro di entrate a specifica destinazione utilizzate per il finanziamento di spese correnti o della anticipazione di tesoreria),

Sussistendo tutte le sopra ricordate condizioni, potrà procedersi all'applicazione della quota libera dell'avanzo per la finalità indicata nel quesito: ovviamente gli amministratori che risultino direttamente o indirettamente interessati dovranno astenersi da tutti gli atti relativi, a norma dell'articolo 78 del TUEL.

18 maggio 2023            Ennio Braccioni

 

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Scritto il 23/05/2023 , da Braccioni Ennio

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