Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUna cittadina è stata iscritta su sua richiesta presso la casa comunale come cittadina senza fissa dimora. Risulta però aver eletto il domicilio presso un immobile abbandonato di proprietà del padre del suo compagno. Si chiede se l’elezione del domicilio sia compatibile con l’iscrizione presso la casa comunale.
Senza fissa dimora è chi non ha in alcun comune la dimora abituale, ossia colui che non vive stabilmente ed effettivamente in un determinato luogo; illuminante, a tal proposito, una non recente pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione civile – sez. II del 14.3.1986 n. 1738) che così si esprime: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali"; questa definizione della residenza/dimora abituale è stata ripetutamente ribadita, anche negli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Quanto sopra specificato vale a chiarire come, invece, la condizione di senza fissa corrisponda, lo si ripete, alla situazione di chi non ha una dimora stabile ed effettiva per cause particolari, quali l’appartenenza ad un determinato ceto sociale (ad es. barboni, clochards ecc.), ovvero ad alcune etnie (ad es. nomadi), oppure per lo svolgimento di una particolare attività lavorativa (giostrai, ambulanti ecc.); tale elencazione non è assolutamente esaustiva, ma vale ad inquadrare meglio la condizione del senza fissa dimora. Prima di esaminare la questione posta nel quesito è utile anche ricordare che l'art. 2 terzo comma L. n. 1228/1954, come modificato dall’art. 3 comma 38 L. n. 94/2009, dispone che: “Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma (obbligo di iscrizione anagrafica), la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli ELEMENTI NECESSARI allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”. In pratica, se prima di tale riforma la persona senza fissa dimora si limitava ad eleggere domicilio, dopo la riforma la stessa persona deve anche fornire gli elementi necessari a giustificare tale elezione di domicilio; in sostanza, deve fornire tutte quelle indicazioni necessarie a verificare che non si tratti di una scelta che non trovi altro riscontro se non nella mera volontà dell’interessato.
Tutto ciò premesso, il problema dell'indirizzo di iscrizione del senza fissa dimora va affrontato tenendo conto del fatto che al posto della iscrizione all'indirizzo della casa comunale, è di gran lunga preferibile l'iscrizione nella via non territoriale appositamente istituita per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora, come indicato dall'Istat nelle Avvertenze e note illustrative - metodi e norme ed. 1992; inoltre, nel caso specifico, sarebbe utile capire se l'immobile abbandonato possa essere considerato come "valida" rappresentazione degli elementi necessari a comprovare la sussistenza del domicilio. Astrattamente non è vietato iscrivere la persona all'indirizzo della via non territoriale (o della casa comunale), anche se in sede di elezione di domicilio fa riferimento ad un altro indirizzo; tuttavia, appare quanto meno, improbabile che l'immobile abbandonato possa rappresentare un valido domicilio. Ricordo, infine, che se l'ufficiale di anagrafe accerta che la persona ha una dimora stabile ed effettiva, deve agire per regolarizzare la posizione anagrafica di tale persona, agendo d'ufficio laddove l'interessato non ottemperi ai suoi obblighi anagrafici.
Nel caso specifico, se questa persona vivesse effettivamente presso l'immobile indicato come domicilio, deve essere iscritta all'indirizzo in cui è ubicato l'immobile in questione. Se vive presso il compagno, deve essere iscritta all'indirizzo di dimora abituale del compagno.
19 Maggio 2023 Liliana Palmieri
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Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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