Responsabilità per danni causati da cani randagi

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
19 Maggio 2023

Un automobilista, nel percorrere una Strada Statale ricadente nel territorio comunale, è rimasto vittima di incidente per aver investito un cane randagio, riportando seri danni all’autovettura.

Il proprietario del mezzo ha inoltrato richiesta di risarcimento danni al Comune allegando anche il rapporto dei Carabinieri che hanno fatto il rilievo nonché il verbale del Servizio Veterinario della ASL che ha constatato la morte del cane e l’assenza del microchip.

Nel richiamare la L.R. 47 del 18/12/2013 dove all’Art.4 riporta le varie funzioni di competenza del Servizio Veterinario di ogni ASL, quali tenuta dell’anagrafe canina, cattura e custodia dei cani vaganti, controlli demografici della popolazione canina senza proprietario, controlli sulle strutture di ricovero, ecc.;

Che l’Art. 5 della medesima L.R. riporta le varie competenze dei Comuni, fra queste l’attività di vigilanza, identificazione dei possessori di cani, richieste di intervento della Asl per la cattura dei cani vaganti, collaborazione con la stessa, ecc.; 

Dato atto che la strada ricade fuori dal centro abitato e pertanto il Comune non era a conoscenza della presenza di eventuali cani vaganti/randagi, né c’erano state segnalazioni di alcun genere tali da far risultare un comportamento omissivo/colposo, né prevedibile,

Si chiede sei n tale contesto, la richiesta di risarcimento danni arrecati da cani randagi, che siano incidenti stradali o aggressioni, va inoltrata alla ASL competente oppure al Comune?

Risposta

Non esiste una normativa generale, valida su tutto il territorio nazionale, che stabilisca chi è responsabile dei cani randagi. L’organizzazione del servizio di accalappiacani è infatti regolata da leggi regionali.

Come ha spiegato la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 435 del 28.04.2016, la legge regionale può affidare i compiti di prevenzione e contrasto del randagismo all’Asl.

Se però così non dovesse essere, il soggetto responsabile resta il Comune, in quanto tenuto al controllo del territorio comunale, sia nel centro urbano sia fuori di esso, purché all’interno del territorio di competenza. 

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 10190 del 28.10.2010 e Cass. sent. n. 17528 del 23.08.2011) tutto si gioca su una ripartizione di compiti tra Comuni e Asl e la responsabilità dell’uno non fa venir meno quella dell’altro soggetto. Infatti:

  • i Comuni devono occuparsi dell’organizzazione, della prevenzione e del controllo dei cani vaganti, per evitare che provochino danni alle persone del territorio. A loro spetta, quindi, la costruzione, la sistemazione e la gestione dei canili e dei rifugi per cani;
  • le Asl devono invece gestire il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, trasferendoli presso i canili pubblici. 

Come ha detto la Suprema Corte (Cass., sent. n. 16802/2015 del 13.08.2015) potrebbe essere prevista anche una responsabilità solidale tra Comune e Azienda sanitaria: entrambi risponderebbero quindi delle aggressioni dei cani.

Nel caso di incidenti stradali provocati da cani randagi, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11591/18 del 14.05.2018 ha ritenuto responsabile il Comune solo laddove la presenza del cane randagio all’interno dell’area ove si è verificato l’incidente era stata già segnalata e, nonostante ciò, l’ente non abbia predisposto la messa in sicurezza della strada. 

Questo perché non si può pretendere un capillare controllo del territorio da parte dell’Asl e del Comune che per legge, è vero, sono addetti alle attività di “accalappiacani”, ma non hanno il dono dell’ubiquità. Il fenomeno del randagismo è così diffuso da non permettere ai soggetti preposti di svolgere puntuali e tempestivi interventi. Così se nessuno segnala all’amministrazione la presenza di randagi per le vie del territorio comunale, questa non può neanche essere messa nella condizione di intervenire.

17 maggio 2023            Marco Massavelli

 

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